Le indicazioni dell’Inps per Cassa integrazione, FIS, transizione occupazionale e CISOA a partire dall’anno 2022.

Sono state fornite dall’INPS i primi chiarimenti sul riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Con la circolare n. 18 del 2022, l’Istituto esamina le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e dal decreto Sostegni ter, che hanno provveduto ad ampliare le opportunità di integrazione salariale rendendo meno onerosa la contribuzione e semplificando alcune procedure. In particolare, vengono analizzati i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, l’accordo di transizione occupazionale, la CISOA, le misure erogate dal FIS e dai Fondi bilaterali, nonchè le modalità e i termini di trasmissione delle domande.

 

Con il messaggio n. 606 del 2022, l’INPS fornisce alcuni chiarimenti procedurali in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 e del decreto n. 4 del 2022. 

 

 

Lavoratori destinatari delle tutele

La legge di Bilancio 2022 ha ampliato la platea dei potenziali beneficiari delle misure di integrazione salariale includendo anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di apprendistato.

 

In particolare, viene ridotta a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento. Con riferimento ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, l’Istituto specifica che la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro non devono pregiudicare il completamento del percorso formativo degli apprendisti.

 

Per il lavoratore, beneficiario del trattamento di integrazione salariale, che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, nonché di lavoro autonomo, non è previsto il trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate. In caso di durata pari o inferiore a sei mesi, invece, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

 

 

Cassa integrazione ordinaria

Riguardo al campo di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale, la legge di Bilancio 2022 lascia inalterata la previsione declinata dall’articolo 10 del D.lgs. n. 148/2015.

 

Rispetto alla durata della CIGO, si ricorda che, ai fini della determinazione dei limiti massimi di durata dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, di cui agli articoli 4 e 12 del D.lgs. n. 148/2015, i periodi di trattamento connessi alla normativa emergenziale sono neutralizzati.

 

In ordine agli aspetti procedimentali, si prevede che l’esame congiunto con le organizzazioni sindacali può essere svolto anche in via telematica. La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa; restano salve le istanze riferite a eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

 

La circolare poi precisa che la legge di Bilancio 2022 interviene poi in merito al contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro in caso di ricorso ai trattamenti (ordinari e straordinari) di integrazione salariale. A decorrere infatti dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi “successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento”, la misura del contributo addizionale è pari al:

 

 

Cassa integrazione straordinaria

Nella circolare si precisa che uno degli istituti maggiormente interessati dal riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro è quello della cassa integrazione straordinaria (CIGS). Va in primo luogo evidenziato come la riforma supera la logica precedente per l’individuazione delle aziende rientranti nel relativo campo di applicazione, la quale si basava, oltre che sul requisito occupazionale dei datori di lavoro, anche sulla loro appartenenza a specifici settori produttivi.

 

La legge di bilancio 2022, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, estende la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione con riferimento: a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015; b) alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, alle imprese del sistema aeroportuale, nonché ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali.

 

La circolare poi si sofferma sulle causali per le quali è possibile presentare domanda di cassa integrazione salariale.

Si prevede infatti che viene ampliata la causale di “riorganizzazione aziendale” ricomprendendovi anche i casi in cui le aziende vi ricorrano “per realizzare processi di transizione” (c.d. accordo di transizione occupazionale).

 

In particolare, in caso di ricorso all'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, i datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti possono ottenere un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.

 

A tal fine, in sede di procedura di consultazione sindacale, devono essere definite le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche attraverso il ricorso ai Fondi interprofessionali.

I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) e i loro nominativi sono comunicati all’ANPAL che li mette a disposizione delle Regioni interessate.

Si prevede inoltre la possibilità di concedere un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.

 

 

Fondi di solidarietà bilaterali e FIS

A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, non rientranti nel capo di applicazione della cassa integrazione ordinaria, e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali. In ordine alle prestazioni si precisa che:

Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale è riconosciuto dal FIS per le seguenti durate massime:

 

A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aliquota ordinaria di finanziamento del FIS è articolata come segue:

- 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;

- 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.

 

 

Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)

A partire da quest’anno il trattamento di CISOA e i relativi obblighi contributivi è esteso a:

- lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca;

- armatori e proprietari armatori, imbarcati sulla nave dagli stessi gestita.

 

 

Modalità di presentazione delle domande

Per la trasmissione delle domande l’Istituto comunica ha comunicato che le istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio 2022 al 7 febbraio 2022 possono essere inviate entro il 23 febbraio 2022. A tal fine non è necessario dare prova delle comunicazioni preventive per l’esame congiunto se le Organizzazioni sindacali, attestino che la procedura prevista sia stata correttamente espletata. Detta dichiarazione dovrà essere allegata dai datori di lavoro, in sede di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti richiesti.

 

Anna De Luca Bosso

Associate ITALPaghe.com

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