Nuovo modulo da inviare entro il 15 luglio per il rapporto sulla parità di genere

Le imprese con almeno 50 dipendenti entro il 15 luglio 2024 devono trasmettere il “Rapporto biennale sulla parità di genere” previsto dal Codice delle Pari Opportunità.

Si ricorda che fino allo scorso biennio l’obbligo riguardava solo le imprese sopra i 100 dipendenti con la modifica prevista dall’articolo 3 della legge 275 del 2021, intervenuta sull’articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità (D.Lgs. 198/2006) riguarda anche quelle con almeno 50 dipendenti.

In caso di mancata trasmissione del rapporto entro 60 giorni dalla scadenza, scatta una sanzione amministrativa da 103 a euro 516 euro. Trascorsi 12 mesi, è prevista anche la sospensione per un anno degli eventuali benefici contributivi in godimento dell’azienda. In caso di dichiarazioni non veritiere, mendaci o incomplete l’Ispettorato procede all’applicazione di una sanzione da euro 1000 a 5000.

Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti possono comunque redigere e trasmettere il rapporto, su base volontaria.

Calcolo dei dipendenti

Ai fini del calcolo del limite dimensionale di oltre 50 dipendenti vanno considerati: 

Si computano anche i dipendenti in congedo 

Il modello da compilare

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, ha pubblicato, in data 4 giugno 2024, il Decreto interministeriale del 3 giugno 2024, concernente la definizione delle modalità per la redazione del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile.

Il Decreto apporta modifiche al modulo telematico che, a seguito della proroga comunicata dal Ministero ad inizio aprile, andrà trasmesso, per il solo biennio 2022 – 2023, entro il 15 luglio 2024. Per le annualità successive resterà confermato il termine ordinario del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

La presentazione del rapporto è effettuata a cura del legale rappresentante o per suo conto da altro soggetto abilitato.

Le aziende pubbliche e private che occupano più̀ di cinquanta dipendenti nel complesso delle proprie sedi, dipendenze ed unità produttive redigono un rapporto unico, nel quale sono fornite le informazioni relative a tutti gli occupati.  Le aziende con sede legale all’estero sono tenute a presentare il rapporto esclusivamente nel caso in cui abbiano in Italia una o più̀ sedi, dipendenze o unità produttive che occupano, nel loro complesso, più̀ di cinquanta dipendenti. In tale ipotesi viene presentato un unico rapporto, che fornisce le informazioni relative a tutti gli occupati presso le sedi, dipendenze o unità produttive situate in Italia. La presentazione del rapporto è effettuata da una delle sedi, dipendenze o unità produttive situate sul territorio italiano.  

 

Il Modello contiene numerose tabelle suddivise in tre sezioni:

Sezione 1 - Informazioni generali sull’azienda

Sezione 2 - Informazioni generali sul numero complessivo di occupati alle date del 31.12.2022 e 31.12.2023

Sezione 3 - Tabella 3.1 – informazioni generali sulle unità produttive nell’ambito provinciale -Occupati per provincia con più di 50 dipendenti, al 31/12/2023 (secondo anno del biennio) 

 

Nelle tabelle sono contenute le informazioni relative al personale impiegato riguardanti lo stato delle assunzioni, la formazione, la promozione professionale, i livelli, i passaggi di categoria o di qualifica, altri fenomeni di mobilità, l’intervento della Cassa integrazione guadagni, i licenziamenti, i prepensionamenti, pensionamenti e la retribuzione effettivamente corrisposta. 

Tutti i dati per ogni informazione evidenziano la quota relativa al personale femminile.

Trattasi di informazioni che non concernono solo i processi di reclutamento e selezione del personale, ma anche le procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, nonché i criteri adottati per le progressioni di carriera. Le informazioni riguardano anche gli strumenti e le misure adottate in ambito lavorativo per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché le politiche aziendali intraprese per garantire un ambiente di lavoro inclusivo (quindi l’adozione di strumenti di flessibilità dell’orario di lavoro; strumenti di supporto alla genitorialità; istituzione di figure di disability manager ove necessario).

La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità che procede con la raccolta e elaborazione dei dati per trasmetterli alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, alla consigliera o consigliere nazionale di parità, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

 

Giovanni Liquori

Partner & Founder ITALPaghe.com

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