Sgravio contributivo contratti di solidarietà

L’INPS, con messaggio n. 1765 del 4 giugno 2025, ha comunica le imprese ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c), D.Lgs. 148/2015.
In particolare, sono ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 30 novembre 2024.
Le predette imprese possono usufruire delle riduzioni contributive mediante conguaglio negli importi contenuti nei decreti direttoriali. 
Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio.

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