Nell'iter di conversione del decreto PNRR è stata modificata la norma che detta le regole per la scelta del contratto collettivo da prendere a riferimento per la congruità delle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’appalto e nel subappalto. Parimenti confermata anche la responsabilità solidale del committente con le società appaltanti.
Appalti e CCNL: cosa cambia
Il decreto legge 19 2024 recentemente convertito in legge ha previsto una serie di modifiche alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, sulle sanzioni al lavoro irregolare con specificazioni ulteriori alle previsioni in tema di appalti.
In particolare, il decreto legge in questione, in vigore dal 2 marzo 2024, in sede di conversione, in materia di appalto all’art. 29 co.2. Prevede che “Al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto”.
Nel dettaglio, con la conversione è previsto l’obbligo di corrispondere al personale un trattamento sia economico che normativo complessivamente non inferiore o peggiorativo a quello previsto dal contrato collettivo nazionale e territoriale applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto.
Pertanto, con le modifiche apportate in sede di conversione, il contratto collettivo di riferimento NON è più quello maggiormente applicato nel settore, ma quello:
Stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e
Strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente
La norma poi amplia anche o casi in cui è possibile configurare una responsabilità solidale dei soggetti coinvolti per la corresponsione di tale trattamento economico.
Si prevede infatti che la responsabilità solidale tra committente imprenditore, l’appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori, per la corresponsione dei trattamenti retributivi ai lavoratori – si applica anche nei casi in cui l’utilizzatore ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di ricerca e selezione del personale, nonché nei casi di appalto e di distacco privi dei requisiti.
Ad ogni modo, la stazione appaltante dovrà verificare che il contratto collettivo applicato nella filiera degli appalti - ovviamente anche con riferimento ai lavoratori somministrati – sia sotto il profilo della rappresentatività delle associazioni sindacali che lo sottoscrivono, nonché che il contratto di riferimento sia quello applicato nel settore e nella zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto, con il problema di individuare il contratto al quale far riferimento in merito alla zona.
Congruità dell’incidenza della manodopera
Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, il decreto legge ha introdotto l’obbligo:
Per il responsabile del progetto negli appalti pubblici, e
Per il committente, negli appalti privati, nelle opere di importo pari o superiore ad euro settantamila.
di verificare, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 25 giugno 2021, n. 143.
Con riferimento agli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro (comma 11), l'assenza di verifica ha conseguenze sulla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance del responsabile, con comunicazione della violazione all’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione).
Con riferimento agli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del committente.
Conseguenze dell’errata individuazione del CCNL
I rischi per il mancato controllo non comportano una serie di conseguenze: oltre alle sanzioni dell'ispettorato del lavoro in caso di intermediazione illecita, possono esserci contestazioni fiscali anche sulla detraibilità dell’Iva pagata sul corrispettivo dell’appalto, e sulla deducibilità dei corrispettivi versati, ai fini IRPEF e IRAP.
Inoltre potrebbe essere contestato il reato di «dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti», di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 74/2000 con possibile applicazione anche del D.Lgs. 231/2001 per le società coinvolte.
Francesco Ugliano
Partner ITALPaghe.com