Il contratto a tempo determinato nella fase post emergenziale

A decorrere dal 1° gennaio 2022, è scaduto il particolare periodo di proroga e rinnovo acausale previsto dal decreto Sostegni(D.L. n. 41/2021, conv. l. n. 69/2021), che prevedeva la possibilità, prevista solo fino al 31 dicembre 2021, di rinnovare o prorogare, fermo restando la durata massima complessiva di 24 mesi, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni/causali ordinarie previste dall’art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015.

 

A decorrere pertanto dal 1° gennaio 2022, la proroga e il rinnovo del contratto a termine ritorna alle regole ordinarie, ovvero a quanto previsto dall’art. 21 del d.lgs. 81/2015.

Vediamo come deve orientarsi il datore di lavoro qualora dovesse prorogare o rinnovare un contratto a tempo determinato dopo il 1° gennaio 2022.

 

L’evoluzione del rinnovo - proroga “acausale”

Il particolare regime delle proroghe e dei rinnovi senza obbligo di causali introdotti dal D.L. n. 41/2021 non è stata una novità ma è stata una prosecuzione di una volontà del legislatore, fin dal 2020, di agevolare le proroghe e i rinnovi senza l’obbligo delle condizioni/causali durante la pandemia da Covid 19, con la finalità di stabilizzare il più possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

 

Da ultimo, il decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) all’art. 17 (Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine) aveva infattu previsto che: “In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; nell’applicazione della disposizione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti”

 

Pertanto, fino al 31 dicembre 2021 è stato possibile, fermo restando in ogni caso la durata massima di 24 mesi del contratto a tempo determinato: - prorogare e rinnovare, per una volta (“one shot”) senza causale per un massimo di 12 mesi; - non applicare, in caso di rinnovo, lo “stop & go” tra un contratto a termine scaduto e il successivo.

 

 

Le proroghe e i rinnovi dal 1° gennaio 2022

A decorrere dal 1° gennaio 2022, la disciplina delle proroghe e dei rinnovi rientra nell’ambito della norma ordinaria, ovvero dell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015.

 

 

Proroga del contratto a tempo determinato

La proroga consiste in un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore con il quale si concorda una nuova scadenza al rapporto di lavoro in essere, fermo restando che rimangono inalterate le altre condizioni contrattuali

Ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, il contratto a tempo determinato, può essere liberamente prorogato nei primi 12 mesi.

Superati i 12 mesi, per effetto di un unico contratto o di un primo contratto prorogato, la proroga è ammessa solo in presenza delle condizioni/causali previste dall’art. 19, comma 1, ovvero:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;

b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51.

 

 

Con particolare riferimento al comma b-bis) si precisa, in particolare, che il termine di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente 24 mesi, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022.

 

Con riferimento a proroghe e rinnovi, come precisato dall’INL con la propria nota 1363 del 14 settembre 2021, la modifica introdotta ……….. influisce anche sulle norme che regolano gli istituti del rinnovo e della proroga, in quanto le singole disposizioni richiamano proprio le causali contenute al comma 1 dell'art. 19 tra le quali, come visto, a decorrere dal 25 luglio 2021, va considerata anche quella connessa ad esigenze specifiche individuate dalla contrattazione collettiva; inoltre diversamente le regole in materia di rinnovi e proroghe, che si limitano a richiamare il comma 1 dell'art. 19, senza fare riferimento al nuovo comma 1.1, non sono condizionate temporalmente e, pertanto, sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine in ragione delle causali previste dalla contrattazione collettiva, anche successivamente al 30 settembre 2022.

Il numero di proroghe totali a disposizioni è di 4 nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero di contratti a termine e il contratto a tempo determinato può essere prorogato con il consenso del lavoratore.

 

Per effetto della eccezionalità delle proroghe “acausali” previste dal 2020 al 31 dicembre 2021, si ricorda che queste sono “neutre” ai fini del raggiungimento del numero massimo di proroghe a disposizione, nei limiti in ogni caso della durata massima di 24 mesi del rapporto di lavoro a termine.

 

 

Rinnovo del contratto

Il rinnovo del contratto a termine consiste in un nuovo contratto a tempo determinato stipulato tra le parti avendo a riferimento lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.

A differenza della proroga, per la quale il legislatore prevede un numero massimo, il rinnovo non è soggetto a limitazioni numeriche fermo restando che, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 24 mesi.

 

Inoltre, sempre a differenza della proroga, per la quale il legislatore prevede la “acausalità” nei primi 12 mesi, il rinnovo richiede sempre l’apposizione della condizione/causale. Pertanto, indipendentemente dalla durata fino a 12 mesi di un primo rapporto a termine, il secondo rapporto dovrà essere sempre giustificato e motivato da una delle specifiche causali introdotte dal legislatore.

 

Inoltre, in caso di rinnovo del contratto a termine, trova applicazione anche la particolare disciplina dello “stop & go”, pari ad almeno 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi; almeno 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi.

 

Carla Martino

Avvocato Giuslavorista ITALPaghe.com

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