Effetti dell’assenze e malattia dei lavoratori nella vigenza dell’obbligo del green pass

Il lavoratore (non esente) che è sprovvisto di green pass valido al momento dell’accesso al luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Anche se non ci sono conseguenze sul piano disciplinare e con la garanzia della conservazione del rapporto di lavoro, il lavoratore per i giorni di assenza ingiustificata non ha tuttavia diritto alla retribuzione, ivi compresi tutti gli altri compensi o emolumenti ad essa connessi.

 

Assenza di green pass e assenza ingiustificata ex lege

L’assenza ingiustificata ex lege nasce dal momento in cui il datore di lavoro (o un suo delegato) viene a conoscenza dell’assenza della certificazione valida in uno dei seguenti modi:

Se sprovvisto di green pass, l’assenza ingiustificata ex lege del lavoratore non genera alcun provvedimento di natura disciplinare ed il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

 

Le conseguenze “economiche” per assenza del green pass

Per i giorni di assenza per mancanza del green pass, non è dovuta al lavoratore la retribuzione o qualsiasi altro emolumento, comunque denominato. Pertanto il dipendente non può rivendicare la paga per i giorni di assenza, né le indennità legate alle sue mansioni come, ad esempio, l’indennità di cassa, di rischio o di lavoro disagiato od eventuali premi di produttività (se, ad esempio, tra i criteri applicativi c’è quello della presenza in servizio (ovviamente, relativamente alle giornate di assenza).

 

Per i medesimi giorni di assenza, il lavoratore non potrà percepire i “buoni pasto”, ovvero le eventuali indennità sostitutive previste per legge o per contratto (indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29). Il diritto, infatti, è strettamente correlato alla effettiva prestazione lavorativa.

 

L’assenza in questione può incidere inoltre sulla tredicesima mensilità, ove, normalmente, i contratti collettivi ne fissano l’entità in una somma pari alla normale mensilità o alla retribuzione di fatto per il personale con retribuzione fissa mensile e a un certo numero di ore per i lavoratori con retribuzione oraria. Occorre infatti verificare che cosa prevede il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro. Per esempio, alcuni CCNL prevedono che la frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata come mese intero. Pertanto, qualora il contratto collettivo preveda che il rateo di mensilità aggiuntiva spetti in presenza di una prestazione lavorativa utile pari o superiore ai 15 giorni, l’eventuale assenza ingiustificata potrà dare diritto alla maturazione del rateo solo qualora questa non superi i 15 giorni. Lo stesso si dica per la 14^ mensilità, ove prevista.

 

Gli stessi effetti possono riguardare il Trattamento di fine rapporto: l’assenza ingiustificata ex lege blocca la retribuzione per i giorni di assenza e quindi comporta che gli stessi non possono rientrare nel computo appena descritto.

 

Per i giorni di assenza il datore di lavoro non versa i contributi previdenziali ed assistenziali in quanto si è in presenza di una assenza ingiustificata ex lege, equiparabile, nella sostanza, ad una sospensione, ove non sussiste alcun trattamento economico.

 

 

Permessi retribuiti e ferie

Anche le ferie ed i permessi subiscono delle variazioni nei giorni successivi all’accertamento della mancanza del certificato verde. Non si ha diritto, ad esempio, alla fruizione dei permessi retribuiti previsti dalla legge n. 104/1992, essendo il rapporto, nella sostanza, sospeso. Inoltre, il lavoratore non può chiedere la fruizione delle ferie, né queste ultime, maturano, essendo correlate alla prestazione lavorativa.

 

Anche in tal caso, occorre avere riguardo ai relativi contratti collettivi. Pertanto, qualora il contratto collettivo preveda che il rateo maturi in caso di prestazione lavorativa pari o superiore ai 15 giorni, l’eventuale assenza ingiustificata potrà dare diritto alla maturazione del rateo solo qualora non superi i 15 giorni.

 

Contratto a termine

Quanto ai rapporti di lavoro a termine, se il lavoratore, trovato senza certificato verde, è titolare di un contratto a tempo determinato o di somministrazione a termine, i giorni di assenza non possono essere recuperati ex lege alla scadenza del rapporto, non essendo previsto che i giorni di sospensione per assenza della certificazione verde possano essere recuperati.

 

Rapporto tra green pass e malattia

Una considerazione merita anche il caso dell’assenza per malattia del lavoratore per eventi morbosi accaduti prima e dopo il 15 ottobre, dovendo comprendere se prevale l’indennità di malattia o l’assenza ingiustificata. Si possono individuare due ipotesi diverse e con soluzioni opposte.

Il primo è il caso del lavoratore che è assente dalla data del 15 ottobre 2021 o da un giorno precedente e presenta un certificato medico con prognosi successiva a tale data. In questa ipotesi prevale lo stato di malattia: anche se il lavoratore non possiede il green pass, conserva il diritto al trattamento economico di malattia. Pertanto, fintanto che il dipendente è in malattia, anche se non ha presentato il Green Pass in azienda, conserva il diritto all’indennità di malattia.

La seconda ipotesi, invece, riguarda il caso del lavoratore che, dopo il 15 ottobre, è “assente ingiustificato” per mancato possesso del green pass e successivamente ha presentato un certificato medico di malattia. In tal caso prevale la qualificazione di “assenza ingiustificata”, per cui il lavoratore non ha diritto al trattamento economico di malattia. E l’azienda nulla deve per i “giorni di carenza”.

 

Contratti a termine nelle aziende con meno di 15 dipendenti per sostituire i lavoratori senza green pass

Come noto, nelle aziende con meno di 15 dipendenti, dopo cinque giorni consecutivi di assenza ingiustificata per mancanza di Certificazione Verde Covid-19, è possibile coprire l’assenza del lavoratore con un’assunzione a termine in sostituzione di un lavoratore in assenza di green pass.

In tal caso è richiesto un contratto a tempo determinato standard, ossia soggetto alle regole ordinarie, con tanto di obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, in ottemperanza a quanto prescritto dagli artt. 19 e seguenti del dlgs n. 81/2015 anche se la durata massima del contratto è di 10 giorni, rinnovabile una sola volta, comunque entro il 31 dicembre 2021. A chiarirlo è il governo con una delle nuove risposte alle domande più frequenti pubblicate sul sito del Governo a seguito dell’emanazione dei due DPCM che regolano l’obbligo di Green Pass negli ambienti di lavoro. Il governo ha infatti precisato che I contratti di lavoro stipulati per sostituire i lavoratori sprovvisti di green pass sono soggetti alla disciplina generale del contratto a tempo determinato e in particolare a quanto previsto degli artt. 19 ss. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

Francesco Ugliano

Partner ITALPaghe.com

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