IL DURC VA RILASCIATO SE CI SONO I VERSAMENTI, MA MANCA L’UNIEMENS

La regolarità contributiva Inps e il Durc aziendali vanno garantiti anche se il datore di lavoro ha omesso di inviare le denunce mensili Uniemens.

In tali casi, infatti, non osta al rilascio del documento di regolarità contributiva (Durc) alcuna specifica previsione di legge.

Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Milano, con due sentenze (del 23.11.2021, n. 1158 e del 30.11.2021, n. 1465) che confermano che la nozione di regolarità contributiva di cui tenere conto (art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006) è solo quella sostanziale, legata ai dovuti versamenti di contribuzione e non va riferita a inadempimenti di natura formale.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ha infatti la funzione di attestare i versamenti dei contributi a carico di una impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali INPS, INAIL e Cassa Edile. Si tratta di un certificato fondamentale, soprattutto per le imprese che intendono fruire di incentivi o partecipare ad appalti pubblici, ma anche per la stipula dei contratti, stati di avanzamento lavori e liquidazioni finali, per i lavori privati soggetti al rilascio di concessioni edilizie, per le attestazioni SOA.

Con tali pronunce, si è quindi venuti finalmente ad affermare che irregolarità e recuperi di contributi possono conseguire solo a espresse previsioni di legge e regolamento, e non a valutazioni discrezionali degli enti previdenziali.

Le vicende riguardano casi di omessi invii di denunce mensili da parte di datori di lavoro che si erano affidati totalmente a propri dipendenti nell’eseguire l’adempimento.

I medesimi avevano però provveduto a eseguire personalmente e nei termini di legge i versamenti della contribuzione dovuta.

Solo in seguito, avvedutisi accidentalmente delle mancate denunce, vi provvedevano ma tardivamente.

Secondo l’Inps, invece, il ritardo nell’invio degli Uniemens (peraltro neppure sanzionato dall’ordinamento), seppure incolpevole, determinava l’irregolarità contributiva del datore di lavoro e pure in presenza della contribuzione già versata, chiedeva all’azienda la restituzione delle agevolazioni contributive godute negli anni precedenti.

Di parere contrario la Corte d’Appello di Milano, secondo cui, la posizione dell’Inps, che corrisponde a una diffusa prassi in materia, non trova fondamento in nessuna disposizione positiva.

Fino al gennaio 2015, notano i giudici, la nozione di regolarità contributiva era stabilita dal decreto ministeriale 24.10.2007 n. 27, che ai fini del rilascio del Durc,faceva anche riferimento all’«inesistenza di inadempienze in atto».

Tuttavia, attualmente, e a partire dal dm. 30.1.2015, l’unico requisito previsto (art. 3) riguarda i soli «pagamenti dovuti dall’impresa».

Per la sentenza n. 1158/2021, pertanto, l’effetto pacifico è che «all’irregolarità formale consistita nella presentazione in ritardo delle denunce Uniemens, stante la correttezza e tempestività dei relativi versamenti non possa conseguire la decadenza dagli sgravi contributivi goduti».

Una posizione che trova conferma anche nella sentenza n. 5825/2021 della Cassazione per cui l’Inps «deve esclusivamente verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente previsti, nello svolgimento di una attività vincolata, di carattere meramente ricognitivo, della cui natura partecipa anche il giudizio tecnico concernente la verifica di cause che non siano ostative al suo rilascio» del Durc.

 

 

Carla Martino

Avvocato Giuslavorista ITALPaghe.com

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