Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: nuovo modello per le procedure di conciliazione

In occasione del venir meno (sebbene non in maniera generalizzata) del divieto di licenziamento, l’Ispettorato del lavoro ha diffuso un proprio contributo sulla riattivazione delle procedure ex art. 7 L. n. 604/1966, per imprese per le quali è venuto meno il blocco dei licenziamenti

 

Si tratta, come noto, della procedura che il datore deve necessariamente attivare se vuole licenziare per giustificato motivo oggettivo un lavoratore soggetto alla disciplina dell’art. 18 Stat. lav., ovverossia occupato in una unità produttiva sopra la soglia definita dalla stessa norma e assunto prima del 7 marzo 2015.


L’Ispettorato con l’occasione effettua una ricognizione sulla ripresa dei licenziamenti dopo l’art. 4 del d.l. 99 e predispone un modulo di richiesta di avvio della procedura, nel quale il datore di lavoro deve specificare la sussistenza o meno degli elementi rilevanti per l’attivazione della procedura, che sarà sempre sottoposto prima a controllo da parte della Commissione, che, se rileva la sussistenza dei presupposti del divieto di licenziamento non darà seguito alla procedura.
Il modulo deve essere compilato anche per le procedure g.m.o. attivate nei primi mesi del 2020 e rimaste sospese per intervento del blocco.

 

 

Divieto di licenziamento

Nella nota in commento, l’Ispettorato precisa che a decorrere dal 1° luglio 2021, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, D.L. 41/2021, il divieto di licenziamento è venuto meno solo per le aziende che possono fruire della Cigo, individuate ex articolo 10, D.Lgs. 148/2015 (riferibile sostanzialmente a industria e manifatturiero).

 

Ricordiamo infatti che, l’art. 8, comma 9, del D.L. n. 41/2021 ha previsto per le aziende individuate al comma 1 (ovvero aziende del settore industriale che hanno presentato “domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”) il blocco dei licenziamenti collettivi ex artt. 4, 5 e 24, L. n. 223/1991 e individuali per g.m.o. ex art. 3 L. n. 604/1966 fino al 30 giugno 2021, nonché la sospensione delle procedure di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966.

 

Il comma 10 del medesimo articolo, relativamente alle imprese di cui ai commi 2 e 8 (ovvero a quelle aventi diritto all’assegno ordinario e alla cassa integrazione salariale in deroga di cui agli artt. 19, 21, 22 e 22 quater, D.L. n. 18/20, nonché a quelle destinatarie della cassa integrazione operai agricoli CISOA) ha precluso, fino al 31 ottobre 2021, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della L. n. 604/1966, inibendo altresì le procedure in corso di cui all'art. 7 della medesima legge.

 

Il medesimo termine del 31 ottobre è stato fissato per le imprese del settore del turismo, stabilimenti balneari e commercio; tuttavia, l’art. 43 del D.L. n. 73/2021 ha introdotto una ulteriore eccezione in forza della quale, se tali aziende richiedono l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, fruibile entro il 31 dicembre 2021, risulta esteso il divieto di licenziamento sino a tale data.

 

L’Ispettorato quindi richiama gli ulteriori interventi normativi di cui al D.L. 73/2021 e al D.L. 99/2021 che hanno esteso, a determinate condizioni, il divieto di licenziamento oltre il 30 giugno 2021. In particolare:

La ratio delle norme in questione risiede, spiega la nota dell’ITL, nel collegare il divieto di licenziamento alla domanda di integrazione salariale e, dunque, al periodo di trattamento autorizzato e non a quello effettivamente fruito. L’articolo 40, comma 1, inoltre, ha previsto la possibilità di stipulare un contratto di solidarietà in deroga al quale il Legislatore non ha espressamente connesso la prosecuzione del divieto di licenziamento. L’INL ritiene, tuttavia, che debba essere considerata la finalità difensiva propria del contratto di solidarietà, volto ad evitare esuberi e licenziamenti del personale, che costituisce elemento essenziale degli accordi di cui all’articolo 21, comma 5, D.Lgs. 148/2015.

 

 

Procedura di conciliazione ex art. 7 legge 604/1966

Al fine di acquisire le informazioni utili all’istruttoria delle procedure di conciliazione riguardanti il settore di attività dell’impresa istante e l’eventuale presentazione di domande di integrazione salariale, l’INL ha ritenuto opportuno predisporre un modello di istanza dedicato (Modulo INL 20bis), fornito in allegato alla nota e scaricabile nella sezione modulistica del portale istituzionale.

 

Gli Uffici provvederanno a convocare le riunioni di conciliazione nel rispetto dei termini ordinariamente previsti. In caso di incongruenza delle dichiarazioni con le risultanze delle banche dati, il verbale di archiviazione della procedura darà atto della impossibilità di dare seguito al tentativo di conciliazione attesa la sussistenza delle condizioni di estensione del periodo di divieto previste ex lege.

 

L’eventuale presentazione di domanda di cassa integrazione, successivamente alla definizione delle procedure di conciliazione, sarà valutata ai fini della programmazione delle attività di vigilanza connesse alla fruizione degli ammortizzatori sociali.

Il medesimo modulo potrà essere utilizzato per reiterare le istanze riguardanti le procedure di conciliazione in corso al momento dell’entrata in vigore del D.L. 18/2020 (articolo 46, D.L. 18/2020, come modificato dall’articolo 80, comma 1, lettera a), D.L. 34/2020), che erano state sospese per la possibilità di accedere a misure di integrazione salariale che allungano il periodo di divieto. Tali procedure, molto probabilmente, in occasione della richiesta della prosecuzione, tuttavia, potrebbero anche comportare un cambiamento dei motivi per i quali si intende procedere al licenziamento, stante la differente contigenza temporale (post covid) in cui esse si troveranno ad essere ricollocate.


 

Giovanni Liquori

Partner & Founder ITALPaghe.com

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