Come noto, l’impiego irregolare di lavoratori subordinati comporta un illecito di natura permanente in quanto configura lavoro nero o sommerso. In particolare, l’illecito si realizza quando il datore di lavoro non provvede alla comunicazione preventiva di assunzione entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di instaurazione del relativo rapporto o il rapporto di lavoro instaurato non presenta i requisiti propri della subordinazione.
La sanzione per lavoro sommerso varia a seconda dell’illecito commesso, con un importo che varia da un minimo di 1.800 euro, fino a un massimo di 43.200 euro. Sul punto, l’INL con la Nota n. 856 del 19 aprile 2022 ha previsto un vademecum sull’applicazione della maxisanzione per lavoro sommerso, prevista dall’art. 3 del Decreto Legge n. 12/2002.
Maxisanzione per collaborazioni occasionali
La collaborazione occasionale tramite è un contratto in forza del quale una persona si obbliga a compiere un’opera o un servizio, verso un corrispettivo con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
La collaborazione è genuina, in sostanza, quando mancano gli indici sintomatici della subordinazione.
A tale riguardo assume peculiare rilevanza l’obbligo di comunicazione preventiva delle prestazioni occasionali all’ITL competente per territorio, introdotta dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021. A fronte di tale novità, la maxisanzione potrà trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali che non siano state oggetto di preventiva comunicazione.
In tal senso occorrerà verificare, ad esempio, il versamento della ritenuta d’acconto del 20% mediante modello F24 ovvero la circostanza che la prestazione autonoma risulti indicata sul modello 770 del committente. Tali adempimenti dovranno essere assolti preventivamente rispetto all’accertamento ispettivo e riconducibili alla prestazione oggetto di verifica.
Maxisazione nel lavoro occasionale con libretto famiglia
Anche il lavoro occasionale con libretto famiglia può prevedere la maxisanzione in caso di irregolarità, in particolare per prestazioni diverse da quelle consentite dall’articolo 54-bis, comma 6, lettera a), del Dl 50/2017.
La maxisanzione riguarda infatti:
datori di lavoro privati, organizzati o meno in forma di impresa,
gli enti pubblici economici,
le persone fisiche nel caso utilizzino lavoratori impiegati con Libretto di famiglia per prestazioni diverse da quelle consentite dall’articolo 54-bis, comma 6, lettera a), del Dl 50/2017 ovvero:
piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità (es. baby sitter);
insegnamento privato supplementare (ripetizioni);
in ultimo attività svolte dagli steward negli impianti sportivi per conto di società sportive.
Importo della maxisanzione
La sanzione è graduata in base alla durata del comportamento illecito. Attualmente la sanzione è pari a:
maxisanzione da euro 1.800 a euro 10.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
da euro 3.600 a euro 21.600 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
da euro 7.200 a euro 43.200 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
Le sanzioni sono aumentate del 20% in caso di impiego di:
lavoratori stranieri;
minori in età non lavorativa (cioè coloro che non possono far valere dieci anni di scuola dell’obbligo e il compimento dei sedici anni);
percettori del reddito di cittadinanza.
Diffida a regolarizzare per la maxisanzione
La maxisanzione per lavoro sommerso è diffidabile.
Al riguardo, occorrerà distinguere tre ipotesi:
1. regolarizzazione del rapporto di lavoro in “nero” per i lavoratori ancora in forza.
Per ottemperare alla diffida – nel termine di 120 giorni dalla notifica del verbale unico – devono realizzarsi le seguenti condizioni:
instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato alternativamente con: contratto a tempo indeterminato, anche part-time con una riduzione oraria non superiore al 50%; contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi;
mantenimento in servizio di tali lavoratori per un periodo non inferiore a tre mesi, cioè non inferiore a 90 giorni di calendario.
2. Regolarizzazione del rapporto di lavoro per lavoratori regolarmente occupati per un periodo successivo a quello prestato in “nero”.
La diffida ha ad oggetto esclusivamente la regolarizzazione del periodo di lavoro in “nero”, con dimostrazione, nel termine di 45 giorni, di: rettifica della data di effettivo inizio del rapporto di lavoro; pagamento dei contributi e premi; pagamento delle sanzioni in misura minima.
3. Regolarizzazione di lavoratori in “nero” non in forza all’atto dell’accesso ispettivo.
Anche in tale ipotesi, analogamente alla precedente, non trova applicazione l’obbligo del mantenimento in servizio “per almeno tre mesi”, riservato dalla norma ai soli lavoratori irregolari ancora in forza all’atto dell’accesso ispettivo.
Quando non si applica la maxisanzione
La maxisanzione non trova applicazione tutte le volte in cui, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà del datore di lavoro di non occultare il rapporto di lavoro.
Conseguentemente, il personale ispettivo non adotterà la maxisanzione nei casi di:
intervenuta regolarizzazione spontanea ed integrale del rapporto di lavoro originariamente in “nero”, prima di qualsiasi accertamento da parte di organismi di vigilanza in materia giuslavoristica, previdenziale o fiscale o prima dell’eventuale convocazione per espletamento del tentativo di conciliazione monocratica;
differente qualificazione del rapporto di lavoro.
Giovanni Liquori
Partner & Founder ITALPaghe.com