Assegno unico e busta paga: le ipotesi di ammissione degli assegni per il nucleo familiare

L’INPS, con la circolare n. 34 del 28 febbraio 2022, è tempestivamente intervenuta per dettare le prime istruzioni amministrative e procedurali in relazione agli effetti che l’introduzione dell’assegno unico universale produce sulla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) e degli assegni familiari (AF). La circolare contiene indicazioni utili alla gestione residuale di ANF e AF, anche con riferimento ai casi di pagamento diretto delle prestazioni da parte dello stesso Istituto. Le indicazioni fornite riguardano anche i casi fino ad oggi sottoposti a procedura di autorizzazione e i percettori di integrazioni salariali.

 

La disciplina previgente per ANF e AF

Ai fini dell’assegno per il nucleo familiare, la legge prevede che il nucleo sia composto dai coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, e dai figli ed equiparati di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero di qualunque età se, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle e i nipoti di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico:

- fino ai 18 anni di età;

- fino 21 anni di età se frequentante una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, qualora frequentanti l'università o altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado o occupati come apprendisti;

- di qualunque età se, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età.

 

Assegno unico universale

A partire dal 1° marzo 2022, se il nucleo orfanile risulta composto da figli minori o maggiorenni inabili, non spetteranno l’assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari, ma sarà possibile riconoscere esclusivamente l’assegno unico universale.

Ne deriva che:

a) non saranno più riconosciute le prestazioni di assegno per il nucleo familiare e di assegni familiari, riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’assegno unico;

b) continueranno, invece, ad essere riconosciute le prestazioni di assegno per il nucleo familiare e di assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

È equiparato, altresì, al nucleo orfanile il nucleo composto dal solo coniuge superstite, ovviamente se in possesso dei presupposti fondamentali per l’esistenza di un nucleo composto da una sola persona (minore età o inabilità).

Per quanto riguarda l’assegno per il nucleo familiare per i nipoti a carico dell’ascendente, a partire dal 1° marzo 2022, l’INPS non accoglierà più domande volte all’ottenimento di tale prestazione presentate dall’ascendente: con l’istituzione dell’assegno unico i genitori dei minori finora “a carico dell’ascendente” avranno diritto a presentare domanda di Assegno unico per tali figli minori a carico e inseriti nel proprio nucleo familiare.

L’assegno per il nucleo familiare, inoltre, non potrà più essere erogato nei casi di collocamento del minore o di accasamento o collocamento etero-familiare per i quali valgono le nuove disposizioni dell’assegno unico.

 

Casi residui in cui può essere erogato l’ANF

Dal 1° marzo 2022 è prevista la cessazione del riconoscimento delle prestazioni ANF, rispetto alle quali si ha diritto all’assegno unico universale.

Le richieste di ANF per periodi decorrenti a partire dal 1° marzo 2022 (compreso) possono essere presentate esclusivamente per i nuclei familiari senza figli.

Ed in particolare:

1) a seguito del compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all’assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.

2) nei casi di figli di età minore di ventuno anni, in mancanza dei requisiti previsti per l’assegno unico, può essere richiesta la prestazione ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.

3) la domanda di ANF riferita ad un nucleo familiare in cui è presente un figlio maggiorenne a carico con età fino ai ventuno anni o un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, può essere accolta per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.

 

Autorizzazioni ANF

L’INPS ricorda che per i lavoratori dipendenti del settore privato è stato previsto, nei casi espressamente indicati, il rilascio dell’autorizzazione all’assegno per il nucleo familiare (di seguito autorizzazioni ANF) per;

- inclusione di alcune tipologie di familiari nel nucleo del richiedente lavoratore dipendente del settore privato o di altro beneficiario titolare del diritto all’ANF;

- applicazione dell’aumento dei livelli reddituali per i componenti il nucleo nel caso di componenti inabili, quali familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età o familiari maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro;

- riconoscimento del diritto all’ANF nei casi di abbandono del nucleo di uno dei due coniugi.

A partire dal 1° marzo 2022, non sono più rilasciate le autorizzazioni ad includere nel proprio nucleo familiare i seguenti soggetti:

- figli e equiparati di ex coniugi/parti dell’unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti dall’unione civile;

- figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio;

- figli propri o del coniuge/parte dell’unione civile riconosciuti dall'altro genitore in assenza di rapporto di coniugio (figli naturali);

- figli o equiparati studenti o apprendisti, di età superiore ai diciotto anni compiuti e inferiore ai ventuno anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi";

- minori affidati a strutture pubbliche in accasamento etero-familiare.

- nipoti minori in linea retta a carico dell'ascendente (nonno/a) richiedente

Per i familiari residenti all'estero di cittadino italiano, comunitario/di Stato convenzionato o straniero, l’Istituto fornirà apposite istruzioni.

 

Francesco Ugliano

Partner ITALPaghe.com

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