Circolare Inail n. 31 del 20.05.2025: per le ASD e SSD non sussiste obbligo assicurativo per i soci

A seguito della riforma del lavoro sportivo ad opera del D.Lgs. n. 36/2021, sono sorti dei dubbi circa l’obbligo assicurativo INAIL, degli per associati di associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e dei soci delle società sportive dilettantistiche (SSD) che, nell’interesse dell’associazione o della società, rivestono i ruoli di istruttore sportivo oppure attività di accoglienza clienti, front office, pagamenti o attività di tipo amministrativo, oltre a partecipare alla vita associativa. 
Con la Circolare n. 31 del 20 maggio 2025, l’Inail chiarisce che tale obbligo non si estende a coloro che operano come istruttori o in ruoli amministrativo-gestionali in assenza di un contratto di lavoro subordinato o di una collaborazione coordinata e continuativa.
L’INAIL ha ribadito che l’art. 34 del D.lgs. n. 36/2021, quale norma speciale, limita l’obbligo assicurativo esclusivamente ai lavoratori sportivi formalmente assunti o collaboratori amministrativi con contratto regolare. Pertanto, i soci e gli associati che prestano attività volontaria senza vincoli contrattuali formali non rientrano tra i soggetti tenuti all’assicurazione contro infortuni e malattie professionali.

Il quadro normativo di riferimento
La circolare premette che la disciplina del rapporto di lavoro sportivo di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è una disciplina speciale. Invero, l’articolo 25, comma 5, del medesimo decreto stabilisce che “Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario”. Trattandosi di normativa speciale la stessa prevale, in quanto tale, sulla normativa generale in tema di obbligo assicurativo contenuta negli articoli 1 e 4 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Esclusione degli associati ASD e soci SSD istruttori sportivi
Al riguardo, l’Inail precisa che l’art. 34 del D.lgs. n. 36/2021, avente la natura di disposizione speciale, estende l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali esclusivamente agli istruttori che sono anche lavoratori sportivi, intesi some coloro che sono stati assunti in forza di un contratto di lavoro subordinato (art. 25 D.lgs. n. 36/2021).
Quindi, considerato che l’art. 34 del D.lgs. n. 36/2021 ha carattere speciale e derogatorio rispetto alla normativa generale di cui al DPR m. 1124/1965 (Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), l’obbligo assicurativo non può essere esteso a soggetti ulteriori e diversi a quelli individuati dallo stesso art. 34 del D.lgs. n. 36/2021.
Pertanto, in considerazione della specifica previsione contenuta all’articolo 34, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2021, agli associati di associazioni sportive dilettantistiche e i soci delle società sportive dilettantistiche che svolgano, nell’interesse dell’associazione o della società, l’attività di istruttore sportivo non può applicarsi la disciplina generale dell’obbligo assicurativo dei soci stabilita dall’articolo 4, comma 1, n. 7, D.P.R n. 1124/1965, in quanto il legislatore non ha indicato espressamente nella citata riforma del lavoro sportivo, non essendo previsto il rapporto associativo o sociale dal articolo 34.
Invero, il citato decreto 28 febbraio 2021, n. 36 definisce il lavoratore sportivo (includendo in tale definizione anche l’istruttore) e circoscrive al rapporto di lavoro subordinato l’ambito di applicazione dell'assicurazione pubblica e obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’Inail. Quindi per i soci e gli associati di ASD e SSD che partecipano all’attività sportiva come istruttori senza essere stati assunti come lavoratori sportivi ex art. 25 D.lgs. n. 36/2021 è escluso l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Esclusione anche in caso di attività di carattere amministrativo 
L’esclusione opera anche per i soci e associati che partecipano all’attività dell’ente sportivo con attività amministrativo-gestionale (es. front office, accoglienza clienti, gestione pagamenti) in assenza di una collaborazione continuativa e coordinata ex art. 409, n. 3, c.p.c. in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 409, c. 1, n. 3, del Codice di procedura civile,
La normativa speciale dettata dal D.Lgs. n. 36/2021 in tema di associazioni sportive dilettantistiche e di società sportive dilettantistiche prevale, infatti, sulla disposizione generale di cui all’art. 4, c. 1, n. 7 del D.P.R n. 1124/1965, impedendo, in assenza di una esplicita previsione legislativa, l’assimilazione ai fini assicurativi degli associati di ASD e dei soci di SSD ai soci delle società anche di fatto.
In definitiva, l’obbligo assicurativo Inail si applica solo ai soci e agli associati che svolgono attività di istruttore sportivo come lavoratori sportivi e ai soci e agli associati che si occupano di attività amministrativo- gestionale e che hanno stipulato con l’ente sportivo una collaborazione continuativa e coordinata ex art. 409, n. 3, c.p.c.


Francesco Ugliano   
Partner ITALPaghe.com

 

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