L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nota n. 109 del 2022 con cui evidenzia una serie di categorie di datori di lavoro e di rapporti occasionali esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva, in ragione della natura dell’attività esercitata oppure dalla esistenza di ulteriori e previgenti obblighi di comunicazione a carico dei committenti.
L’esclusione riguarda, tra gli altri, gli enti del terzo settore, le aziende di vendita diretta a domicilio, le prestazioni di lavoro autonome occasionali dei lavoratori dello spettacolo e quelle svolte in favore di ASD e SSD, i procacciatori d’affari e i rapporti con le P.A.