Contratti a termine: i chiarimenti del Ministero del lavoro

La legge di conversione del decreto Lavoro ha modificato la disciplina del rapporto di lavoro a termine in merito ai limiti di durata, all’utilizzo delle causali, nonché per la gestione di proroghe e rinnovi. Nuove regole che hanno generato qualche dubbio interpretativo tra gli operatori del settore, professionisti e imprese, soprattutto con riferimento ai periodi di durata del contratto che si pongono a cavallo del 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del D.L. n. 48/2023. 
Al riguardo è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 9 del 9 ottobre 2023 con i relativi chiarimenti.


Premessa

Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato nel quale è prevista una durata predeterminata, attraverso l’apposizione di un termine di durata. L’apposizione deve risultare da atto scritto, fatta eccezione per i rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni.
lI D.L. n. 48 del 2023, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 2023, è intervenuto a modificare la disciplina del contratto di lavoro subordinato a termine, di cui al Capo III del D.Lgs. n. 81 del  2015.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 9 del 9 ottobre 2023, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato dopo le modifiche apportate dalla Legge n. 85/2023, di conversione del decreto legge n. 48/2023 (cd. decreto Lavoro).


In particolare, la circolare interviene: 


Limiti di durata dopo il decreto Lavoro

Il Ministero precisa come il decreto lavoro non abbia modificato la durata massima dei rapporti a tempo determinato che resta di 24 mesi, né il numero massimo di proroghe, 4 in 2 anni.
I contratti, dunque, potranno avere una durata superiore ai 12 mesi, ma non superiore a 2 anni:
nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del DL n. 81/2015;


Queste nuove causali non si applicano ai contratti:


In questi casi particolari, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del Decreto Dignità.


Le nuove regole per le proroghe e rinnovi

L’articolo 24 del decreto lavoro interviene anche sul regime delle proroghe e dei rinnovi. Per i primi 12 mesi, i contratti possono essere prorogati o rinnovati liberamente, oltre il termine solo in presenza delle causali indicate.
Il comma 1-ter dell’articolo 24, inoltre, inserito in fase di conversione in legge aggiunge un’altra novità importante e cioè che al fine del calcolo del termine di un anno, si deve tenere conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto lavoro, cioè il 5 maggio 2023.


Pertanto, eventuali i rapporti di lavoro a termine stipulati prima di tale data non concorrono al raggiungimento del limite di dodici mesi entro il quale viene consentito liberamente il ricorso a questa tipologia contrattuale. Sono però calcolati ai fini del limite massimo di durata dei 24 mesi.
Il Ministero sottolinea che l’espressione “contratti stipulati” è riferita sia ai rinnovi di precedenti contratti di lavoro a termine sia alle proroghe di contratti già in essere.


Contratti a termine: gli interventi in materia di somministrazione

Il comma 1-quater dell’articolo 24, infine, interviene a modificare l’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 relativo alla somministrazione di lavoro a tempo determinato con l’obiettivo di superare alcune limitazioni per particolari categorie di lavoratori.
Nello specifico, si prevede che ai fini del calcolo del limite del 20 per cento, relativo ai lavoratori con contratto di somministrazione a tempo indeterminato nella stessa azienda, non si contano i lavoratori somministrati assunti dall’agenzia di somministrazione con contratto di apprendistato.


Inoltre, non è possibile applicare i limiti quantitativi per la somministrazione a tempo indeterminato per alcune specifiche categorie di lavoratori, tra cui i soggetti disoccupati e i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati individuati dal decreto ministeriale del 17 ottobre 2017.

 

Giovanni Liquori
Partner & Founder ITALPaghe.com

CONTATTACI
Compila il form sottostante per richiedere informazioni o un preventivo gratuito


INVIA RICHIESTA