Contratto di espansione e scivolo pensionistico

Contratto di espansione

Il contratto di espansione è uno strumento che consente alle imprese, che rientrano nel campo di applicazione della Cigs, di effettuare una riorganizzazione aziendale realizzando un avvicendamento nella forza lavoro con contestuale riqualifica del personale dipendente. In particolare, per gestire i cambiamenti organizzativi, le imprese possono ricorrere ad uno scivolo pensionistico, destinato ai lavoratori che si trovano a non più di 5 anni dalla pensione, e accedere ad un trattamento di integrazione salariale straordinario per attenuare gli effetti dei cambiamenti organizzativi.

 

Ad oggi la legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) ha prorogato di 2 anni il contratto di espansione, introducendolo nell’art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015. Tale contratto era stato già oggetto di una proroga annuale dalla L. n. 178/2020 (Bilancio per il 2021) con una scadenza portata alla fine del 2021.

 

Finalità del contratto di espansione

Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 1/2022, inerente la riforma degli ammortizzatori sociali, ha precisato che il contratto di espansione è stato introdotto in via sperimentale a favore delle imprese che si trovano nella necessità di intraprendere percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione, con conseguenti necessità di avviare dei percorsi diretti a sviluppare prestazioni lavorative lavorative a contenuto più tecnico.

 

Per tali esigenze, il contratto di espansione consente contrattuale consente di effettuare un turnover nel proprio organico con possibilità contestuale di riqualificare il personale dipendente .Alle imprese che hanno le citate esigenze per il personale dipendente sono riconosciuti due prestazioni:

a) per i lavoratori dipendenti che si trovino a non più di cinque anni dalla pensione di vecchiaia o da quella anticipata e che hanno maturato il requisito minimo contributivo, è possibile ricorrere ad una forma di isopensione con uscita anticipata dall’azienda;

b) per quei lavoratori dipendenti che non hanno i requisiti per poter beneficiare della prestazione dello scivolo pensionistico a cui l’impresa voglia destinare una formazione finalizzata alla riqualificazione e all’aggiornamento delle competenze professionali, può essere riconosciuto un trattamento di integrazione salariale a fronte delle riduzioni orarie operate dall’impresa per le sopra dette finalità.

 

 

Soglia occupazionale

Con le recenti modifiche normative della L. n. 234/2021, il livello minimo dell’organico aziendale, è stato modificato con l’introduzione del comma 1-ter, ma solo per gli anni 2022 e 2023.

 

In particolare, è possibile accedere sia al prepensionamento del comma 5-bis, sia alla Cigs del comma 7, con un organico di almeno 50 unità lavorative, da calcolarsi in modo complessivo anche nelle ipotesi di gruppi di impresa.

 

Resta invece fermo il valore soglia pari a più di 1.000 unità lavorative nel caso del bonus maggiorato da fruire per le grandi aziende o i grandi gruppi nel caso di prepensionamenti che mantengano il rapporto di 1:3 fra lavoratori neoassunti a tempo indeterminato e lavoratori esodati.

 

A tal ultimo riguardo è appena il caso di ricordare che il contratto di espansione, dopo le modifiche della L. n. 178/2020, era già passato da un requisito di soglie occupazionali molto più contenuto a un doppio requisito, modulabile a seconda dello strumento utilizzato: almeno 250 unità lavorative nel caso del prepensionamento della durata massima quinquennale e 500 unità lavorative per l’accesso alla CIGS derogatoria senza contributo addizionale a carico dell’azienda.

 

Il decreto Sostegni Bis, D.L. n. 73/2021, ha poi previsto fino alla fine del 2021 che entrambi i requisiti venissero contenuti ad una soglia ancora ridotta pari ad almeno 100 unità lavorative. Il prepensionamento - in tal caso - sarebbe dovuto avvenire entro il 30.11.2021, fino alla proroga biennale disposta dalla nuova manovra.

 

 

Iter procedurale

L’iter per accedere alle prestazioni di cui al contratto di espansione, come per la Cig, prevede una sottoscrizione di un accordo in sede ministeriale, con successive procedure di certificazione del diritto a pensione illustrate dall’INPS.

 

Il dipendente che volontariamente dichiara il proprio interesse all’esodo sarà accompagnato alla pensione percependo per una durata massima di 5 anni un assegno pari alla pensione maturata al momento del recesso. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione, secondo un importo che varia a seconda del tipo di pensionamento raggiunto dai lavoratori dopo lo scivolo con la differenziazione delle due ipotesi del pensionamento o con i requisiti di vecchiaia o quelli con l’anticipata.

 

 

Fondi di solidarietà bilaterali

Con la circolare n. 88 del 2022 l’INPS ha ripreso le novità introdotte dalla L. n. 234/2022 ed ha illustrato, le ipotesi del contratto di espansione per il tramite dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del TU degli Ammortizzatori sociali, già costituiti o in corso di costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.

 

L’INPS precisa che su espresso parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per consentire l’operatività della citata disposizione, ove tale fattispecie non sia stata prevista dal regolamento istitutivo del singolo Fondo, non è necessaria la relativa modifica regolamentare e nemmeno l’adozione di un’apposita deliberazione. Al momento alla sottoscrizione del contratto di espansione in sede governativa da parte del datore di lavoro, il Fondo di solidarietà potrebbe anche essere in corso di costituzione.

 

Resta fermo però che il riconoscimento al lavoratore della prestazione per il tramite del Fondo di solidarietà può avvenire solo a seguito della piena operatività dello stesso, coincidente con la data di nomina del Comitato Amministratore.

 

Giovanni Liquori

Partner & Founder ITALPaghe.com

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