La Circolare Inps n. 98 del 5.06.2025 sul requisito contributivo per la Naspi.

La Legge di bilancio 2025 è intervenuta sulla disciplina della NASpI, quanto al requisito contributivo richiesto ai fini della fruizione dell’indennità di disoccupazione. 
Sino all’anno scorso, l’accesso alla Naspi richiedeva lo Stato di disoccupazione involontaria e un requisito contributivo pari 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. 
Per gli eventi intervenuti a partire dal 1° gennaio 2025, per i lavoratori che abbiano risolto un contratto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie, o per di risoluzione consensuale, nei 12 mesi antecedenti la cessazione per cui è richiesta l’indennità di disoccupazione NASpI, il requisito contributivo delle 13 settimane è richiesto nel periodo intercorrente tra i due eventi e non nei quattro anni antecedenti la cessazione.

Quadro normativo di riferimento
Per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal rapporto di lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione. 
La novella legislativa trova applicazione per le sole domande di NASpI presentate a seguito di cessazione involontaria intervenuta a fare data dal 1° gennaio 2025. 
Sono esclusa dalle ipotesi di cessazione volontaria le dimissioni per giusta causa, le dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto legislativo n. 22/2015, consentono l’accesso alla prestazione NASpI. Tra le ipotesi di dimissioni per giusta causa rientra anche quella relativa alle dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, a condizione che il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro. Infine, tra le fattispecie di risoluzione consensuale è altresì fatta salva l’ipotesi della risoluzione consensuale a seguito del rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in 80 minuti od oltre con i mezzi di trasporto pubblici. 
Tali ipotesi devono ritenersi escluse dalle ipotesi di cessazione per dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che richiedono il nuovo requisito delle tredici settimane nel periodo previsto dalla novella legislativa.

Nuovo requisito contributivo
Il nuovo requisito contributivo opera solo e soltanto per le domande di NASpI presentate a far data dal 1° gennaio 2025, in relazione a eventi di cessazione involontaria preceduti, nei 12 mesi antecedenti, da dimissioni volontarie o risoluzione consensuale da rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Qualora, infatti, sia presente una cessazione volontaria da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASpI, la novella legislativa prevede che l’assicurato deve fare valere almeno tredici settimane di contribuzione nell’arco temporale che va dalla data di cessazione per dimissioni/risoluzione consensuale del precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI. 
Ai fini del diritto, si precisa che sono da considerare utili tutte le settimane retribuite, se rispettato il minimale settimanale, nonché quelle utili ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, come precisato nella circolare n. 94 del 12 maggio 201
In particolare si considerano utili:

Per quanto concerne la contribuzione derivante da attività lavorativa nel settore agricolo, la stessa è utile ai fini del perfezionamento del requisito delle tredici settimane di contribuzione, fermi restando i parametri di equivalenza, che prevedono sei contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva. 

Misura e durata della prestazione 
La circolare chiarisce che le novità introdotte dall’articolo 3, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 22/2015 si riferiscono esclusivamente al nuovo requisito delle tredici settimane di contribuzione che l’assicurato deve fare valere nel caso di una cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI. Pertanto, la norma introdotta dalla legge di Bilancio 2025 non incide sulla determinazione della misura e della durata della prestazione NASpI, il cui calcolo viene effettuato secondo le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 22/2015, nonché secondo le indicazioni fornite con le relative circolari attuative (cfr. la circolare n. 94/2015).

Carla Martino
Avvocato Giuslavorista ITALPaghe.com

 

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