Contratto di lavoro: nuovi obblighi informativi e possibili sanzioni

Il datore di lavoro sarà obbligato a fornire nuove informazioni al lavoratore all’avvio del rapporto di lavoro. E’ quanto previsto in decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 70 del 31 marzo scorso, per l’attuazione della direttiva UE n. 2019/1152.

Il testo prevede che il datore di lavoro comunichi al lavoratore, con standard di accessibilità riferiti anche alle persone con disabilità, una serie dettagliata di informazioni sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela. Qualora le comunicazioni prescritte non vengano effettuate ovvero siano eseguite in ritardo o in modo incompleto, è prevista una sanzione da 250 a 1.500 euro.


 

Rapporti di lavoro interessati

Il diritto all'informazione degli elementi essenziali del contratto riguarda le seguenti tipologie di contratto:

 

 

Comunicazione: modalità e informazioni

Il datore deve comunicare al lavoratore tutta una serie di informazioni elencate nell'art. 4 del decreto, tra le quali figurano:

 

 

Dette informazioni possono essere assolte con la consegna del contratto di lavoro in forma scritta o della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di cui all'art. 9 bis dl. 510/1996.

Le norme e i contratti collettivi sono reperibili sul sito del Ministero del Lavoro e per i dipendenti pubblici sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.

Obblighi informativi ulteriori sono poi previsti in caso di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, in base a quanto disposto dall'art. 1 bis e in caso di lavoro all’estero.

 

Il decreto dispone inoltre che il datore o il committente debbano comunicare per iscritto al lavoratore anche le modifiche del contratto in corso quando la variazione non dipende da modifiche legislative regolamentari o del contratto collettivo, entro il primo giorno in cui decorrono gli effetti della modifica.

 

Prescrizioni minime condizioni di lavoro

Sono previste prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro in riferimento, alla durata del periodo di prova, che non può essere superiore a sei mesi, a meno che non sia diversamente previsto dai contratti collettivi. Nei rapporti a tempo determinato la durata del periodo di prova deve essere proporzionato alla durata del contratto stesso e al tipo di mansioni. In caso di rinnovo il periodo di prova è escluso.

 

Ulteriori indicazioni vengono fornite anche in materia di cumulo di impieghi, per cui il datore non può vietare al dipendente di svolgere altra attività lavorativa al di fuori dell'orario lavorativo, né trattarlo in modo deteriore.

 

Tale divieto è consentito solo se:

 

 

Sono esclusi da queste regole i lavoratori marittimi e delle pesca.

Novità importanti anche in materia di prevedibilità dell’orario di lavoro: il lavoro che non prevede la predeterminazione dell'orario non può essere imposto, a meno che il lavoro si svolga comunque entro ore e giorni predeterminati o il lavoratore non venga informato con un ragionevole periodo di preavviso sull'incarico o la prestazione da eseguire. In assenza delle uno o entrambe le condizioni il lavoratore ha diritto di rifiutare l'esecuzione della prestazione, senza subire conseguenze disciplinari. Il datore deve altresì fornire al lavoratore informazioni di dettaglio sul numero minimo di ore minime retribuite garantite.

 

Sanzioni

Spetta al lavoratore denunciare il mancato, ritardato, inesatto o incompleto assolvimento degli obblighi informativi che gravano sul datore all'Ispettorato del lavoro che, dopo i necessari accertamenti, può irrogare le dovute sanzioni.

Nel caso in cui a tali obblighi non provvedano le PA, tale condotta è valutabile ai fini della responsabilità dirigenziale e della misurazione delle performance.

 

 

Francesco Ugliano

Partner ITALPaghe.com

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