Decreto fiscale, le prossime misure in materia economica e fiscale

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Si tratta di un provvedimento decisamente importante visto che interviene in diversi ambiti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

In attesa del testo definitivo del Decreto Fiscale 2021, vediamo le disposizioni più rilevanti in materia di lavoro e salute e sicurezza.


Tra le principali misure il testo approvato dal CdM del 15/10/2021 prevede


1) PROROGA CASSA COVID19

Il Decreto prevede una proroga della cassacovid19 per il periodo 1/10-31/12 di 13 settimane per le aziende del settore terziario e artigiano destinatarie dei trattamenti di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga e di 9 settimane per le aziende industriali del settore tessile già destinatarie dei trattamenti di cui all’art 50bis DL 73/2021. In caso di utilizzo dei suddetti trattamenti e per tutto il periodo dei medesimi è prolungati il divieto di licenziamento per GMO.


2) EQUIPARAZIONE DELLA QUARANTENA ALLA MALATTIA

Fino al 31/12 il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Per i dipendenti non coperti dalla tutela INPS, il decreto inoltre introduce un rimborso forfettario all’azienda, per ciascun lavoratore che non possa essere adibito a smart working.

 

Secondo quanto si legge nella bozza, ai datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le gestioni INPS, per le assenze durante il periodo dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, sarebbe riconosciuto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti nei confronti dei lavoratori che non non aventi diritto all’indennità di malattia INPS.


3) CONGEDI PARENTALI COVID 19

Vengono riconfermati i congedi parentali per Covid. In particolare, i lavoratori dipendenti o autonomi genitori di minori di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, possono astenersi dal lavoro nel caso in cui sia sospesa l’attività didattica o educativa del figlio per tutta o in parte la durata dell’infezione o per la quarantena disposta dalle autorità competenti con riconoscimento di indennizza al 50% della retribuzione media giornaliera. In caso di figli con disabilità accertata ai sensi della L. 104/92 non vi è limite di età per il riconoscimento del trattamento suddetto.

 

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

 

4) SICUREZZA DEL LAVORO

Il testo interviene in materia sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di agire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione ovvero che impiegano lavoratori non in regola.

 

Si prevede una intensificazione dell’attività di vigilanza ispettiva da parte dell’ITL in coordinamento con altri enti (Asl e Inail) in materia di salute e sicurezza del lavoro e inasprimento dell’apparato sanzionatorio con la previsione di sospensione dell’attività imprenditoriale anche in assenza di reiterazione dell’omissione e abbassamento della soglia per la sospensione dell’attività imprenditoriale al 10% (oggi 20%) del numero dei lavoratori irregolari.

 

Nel modificare l’art. 14 del d.lgs 81/2008 (cd. Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), le novità riguardano, in particolare, la sospensione per lavoro irregolare che scatta a fronte del riscontro da parte degli Ispettori del lavoro che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (nel testo previgente il riferimento era al 20%).

 

L’altra novità riguarda, come anticipato, la sospensione in materia di salute e sicurezza perché il provvedimento opera adesso a prescindere dal settore di intervento (stante l’ampiezza dei poteri riconosciuti all’INL dal nuovo testo dell’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008) e senza più alcun vincolo di “reiterazione”, qualora gli Ispettori del lavoro accertino la sussistenza di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

 

Altrettanto importante la previsione secondo cui insieme al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale l’INL “può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”: si tratta, in effetti, del riconoscimento di un potere generalizzato di disposizione agli Ispettori del lavoro nella materia prevenzionistica. È previsto inoltre che sarà impossibile, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per l’intero periodo di sospensione.

 

Al fine di riprendere l’attività produttiva occorrerà non solamente il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, bensì pure il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo sarà raddoppiato qualora, nei cinque anni anteriori, la medesima impresa è stata già destinataria di un provvedimento di sospensione. 

 

5) ASSEGNO UNICO FIGLI 2022

Le risorse per finanziare l’assegno unico vengono trasferiti al fondo assegno universale e servizi alla famiglia, con lo stanziamento di 6 miliardi aggiuntivi per il nuovo strumento universale che dovrebbe entrare in vigore i primo gennaio 2022, assorbendo altri strumenti oggi esistenti a sostegno della genitorialità, comprese le detrazioni per i figli a carico e gli attuali assegni familiari (facendo proprie le relative risorse finanziarie).

 

ULTERIORI MISURE IN MATERIA FISCALE:

Infine, sono state stabilite anche misure in ambito fiscale, a tutela dei contribuenti in maggiore difficoltà economica:

 

Francesco Ugliano

Partner ITALPaghe.com

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