Decreto mansioni del lavoratore sportivo

Pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport il decreto contenente l’elenco delle mansioni dei lavoratori sportivi, necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive di cui all’art. 25, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 36/2021. 

 

Lo comunica lo stesso Dipartimento con una nota pubblicata sul proprio sito il 21 febbraio scorso in cui sono indicate le. Pertanto, i soggetti tesserati che svolgono mansioni possono essere considerati a pieno titolo lavoratori sportivi e godere della normativa di favore prevista dal citato D.Lgs. n. 36/2021

 

Il D.P.C.M. emanato il 21 febbraio 2024, dal Dipartimento per lo Sport, individua l’elenco delle mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con indicazione di ulteriori figure professionali rispetto alle prime sette tipizzate dalla riforma dello sport: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara.

 

Pertanto, i soggetti tesserati che svolgono mansioni possono essere considerati a pieno titolo lavoratori sportivi e godere della normativa di favore prevista dal citato D.Lgs. n. 36/2021 e se la prestazione sia svolta nel settore dilettantistico, anche i particolari benefici di natura contributiva e fiscale.

 

Cosa si intende lavoratore sportivo

La definizione di lavoratore sportivo è contenuta nell’art. 25 del d.lgs 36 del 2023 per cui per lavoratore sportivo si intende l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paraolimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.

 

Ancora, rientra nella disciplina del lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Ai fini della mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva la norma rinvia poi a un decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, prevedendo che tale elenco sarà tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.

 

Infine la norma precisa che non rientrano nella definizione di lavoratori sportivi tutti quei soggetti che non partecipano direttamente alla competizione sportivi (custodi, receptionist, addetti alle pulizie, manutentori impianti, ecc) per i quali, salva diversa previsione dei regolamenti tecnici, trovano applicazione le norme ordinarie sui rapporti di lavoro subordinata; nonché i collaboratori amministrativo gestionali, infatti, non sono lavoratori sportivi ma ad essi vengono estesi i benefici di natura fiscale e previdenziale previsti per i lavoratori sportivi.

 

Mansioni

In attuazione dell’art 25 è stato emanato lo scorso 21 febbraio, dal Dipartimento dello Sport, il D.P.C.M. di approvazione delle prime mansioni necessario per lo svolgimento di una disciplina sportiva.

 

L’elenco è stato predisposto in base all’individuazione delle figure tecniche previste dai vari regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Federazioni Sportive Paralimpiche, le quali hanno ampia discrezione nel definire le mansioni necessarie nell’ambito del proprio sport.

 

L’inserimento nel “mansionario” vale ad individuare la disciplina da applicare al rapporto in questione. Infatti, se la mansione è inserita nel decreto, al rapporto di lavoro si applicherà la disciplina di cui al d.lgs 36/21 e se la prestazione viene resa nell’area del dilettantismo, sarà sottoposta alla peculiare disciplina contributiva e fiscale per tale settore prevista.

 

In tal senso, l’attività potrà costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato; rapporto di lavoro autonomo; rapporto di lavoro autonomo nella forma di collaborazioni coordinate e continuative (art. 409, comma 1, n. 3, cpc).

Nell’area del professionismo invece il lavoro sportivo prestato dagli atleti si presume oggetto di un contratto di lavoro subordinato.

 

Si evidenzia che il mancato recepimento di alcune attività utilizzabili nel contesto dello sport non comporta da parte degli enti/associazioni l’impossibilità di utilizzarle; tuttavia se il rapporto dovesse riguardare mansioni non in elenco e qualora l’attività preveda il riconoscimento di un corrispettivo, il lavoratore potrà essere inserito in organico ma non sarà definito come sportivo e sarà necessario regolamentare il rapporto nell’ambito delle norme comuni sul lavoro subordinato con la conseguenza che al lavoratore troverà applicazione l’ordinario trattamento fiscale e previdenziale e per il committente verrà meno la possibilità di avvalersi dei vantaggi fiscali e contributivi previsti dalla normativa speciale.

 

Carla Martino

Avvocato Giuslavorista ITALPaghe.com

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