Tra le diverse misure previste dalla legge di Bilancio (Legge n. 197/2022) si riscontra per il 2023 l’incremento - rispetto a quanto introdotto dalla legge di Bilancio 2022 - dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori per i rapporti di lavoro dipendente, ad eccezione di quelli di lavoro domestico.
In particolare, la suddetta quota è pari 2 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro ed è pari al 3 per cento se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro. La misura non è soggetta alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e quindi all’autorizzazione della Commissione europe
Legge di Bilancio 2022 e decreto Aiuti-Bis
La legge di Bilancio 2022 - art. 1, comma 121, Legge n. 234/2021 - ha previsto, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Successivamente la suddetta percentuale dello 0,8 è stata elevata a 2 punti percentuali - a seguito delle disposizioni di cui all’art. 20 del D.L. n. 115/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 142/2022, (decreto Aiuti-bis) - per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 nei confronti dei medesimi lavoratori e alle stesse condizioni retributive.
Le previsioni della legge di Bilancio 2023
Con la legge di Bilancio 2023 - art. 1, comma 281, della Legge n. 197/2022 – è stato poi previsto che, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore - previsto dall’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – un esonero di 2 punti percentuali, che può essere incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
A chi si applica l’esonero
In riferimento al periodo previsto dalla norma, la misura agevolativa riguarda i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nel rispetto del limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Le indicazioni dell’INPS in merito all’esonero contributivo
In attesa di ulteriori precisazioni da parte dell’INPS, in ragione della ratio della norma e di quanto indicato all’interno del comma 281 dell’art. 1 della Legge n. 197/2022 (“...è riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato art. 1, comma 121, della legge n. 234/2021…”), varrebbero i chiarimenti applicativi di cui alla forniti circolare n. 43 del 22 marzo 2022 e messaggio del n. 3499 del 26 settembre 2022.
In particolare, l’INPS ha precisato che viene riconosciuta la riduzione della quota a carico del lavoratore nel mese di competenza di dicembre 2022, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale a 2.692 euro.
Se i ratei di mensilità aggiuntiva vengono erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda - imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese - sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sarà possibile accedere alla riduzione in commento anche sui ratei di tredicesima, qualora l’importo dei suddetti ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12).
L’Istituto previdenziale, inoltre, ha specificato che tale esonero contributivo non è un incentivo all’assunzione e che il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al possesso del DURC da parte del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006.
Anna De Luca Bosso
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