Ferie e retribuzione

La retribuzione da corrispondere ai lavoratori durante le ferie deve comprendere anche qualsiasi indennità legata allo svolgimento delle mansioni di adibizione.

E’ questo l’orientamento espresso dalla Cassazione con la recente ordinanza n. ordinanza n. 35146 del 15.12.2023, che ribadisce ormai il principio ormai consolidato secondo cui la retribuzione corrisposta durante le ferie e quella erogata per mancato godimento delle ferie medesime corrisponde a quella ordinaria comprensiva di ogni importo pecuniario ricevuto dal lavoratore nell’esercizio delle sue funzioni.

 

Il Caso

I lavoratori ricorrono giudizialmente al fine di veder accertato il loro diritto al computo nella retribuzione dovuta durante le ferie dei compensi spettanti a titolo di incentivo previsti dalla contrattazione collettiva per il loro profilo professionale.


La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, stante la stretta connessione tra gli incentivi e lo specifico status dei ricorrenti, tanto da ritenere detti importi assimilabili ad integrazioni collegate alle qualifiche professionali rivestite.

 

La decisione

Nella sentenza in commento la Cassazione afferma il principio per cui la retribuzione da erogare durante il periodo di godimento delle ferie “comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore”.

Al riguardo osserva che la nozione di retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie è influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, ovverossia dalla espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell’art. 7, Direttiva n. 88/2003.

In altre parole, per la durata delle ferie annuali «deve essere mantenuta» la retribuzione ed il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (v. CGUE 20 gennaio 2009, C-350/06 e C-520/06). In questo modo, si vuole assicurare un livello retributivo sostanzialmente equiparabile a quello ordinario del lavoratore in atto nei periodi di lavoro.

Ciò, sul presupposto che una diminuzione della retribuzione potrebbe dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie ledendo la sua salute e sicurezza.

Le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, ed hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità".

 

I giudici precisano quindi che anche il compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie deve “comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 37589/2021).

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che la retribuzione durante le ferie deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.

 

Carla Martino

Avvocato Giuslavorista ITALPaghe.com

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