Fringe benefit 2023

Per il solo periodo d’imposta 2023, il datore di lavoro può erogare fringe benefit ai propri dipendenti, con figli fiscalmente a carico, nel limite massimo di 3.000 euro.
Le istruzioni sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 23\E del 1° agosto 2023. 


Nuovo limite per i fringe benefit: come si applica

Per il solo periodo d’imposta 2023 (secondo il “principio di cassa allargato”, entro il 12 gennaio 2024), il datore di lavoro può erogare fringe benefit ai propri lavoratori dipendenti, con figli fiscalmente a carico, nel limite massimo di 3.000 euro.
La Legge n. 85/2023, di conversione del decreto Lavoro ha infatti innalzato per l’anno 2023, a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit, in favore dei lavoratori con figli fiscalmente a carico. Tali somme, che possono essere rappresentate anche dal rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. Rientrano tra i beneficiari anche i collaboratori e gli amministratori che ricevono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

 

In particolare, solo per il 2023 in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000:

 


Prima di erogare tali emolumenti i datori devono dare informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. 
Da parte loro i lavoratori devono richiedere il nuovo beneficio fornendo ai datori di lavoro che il codice fiscale di ciascun figlio.
I datori di lavoro dovranno verificare per ciascun dipendente quanto già avuto in welfare aziendale nell'anno di imposta.


Per essere considerati a carico, i figli devono possedere redditi, al lordo degli oneri deducibili, entro i seguenti massimali:

  1. 1 non superiore a 4.000 euro, in caso di figli fino a 24 anni di età;
  2. 2 non superiore a 2.840,51 euro, in caso di figli oltre i 24 anni di età.


L’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Spetta, altresì, nel caso in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico, di cui all’ art. 12 del TUIR, poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale (AUU).
Qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, la nuova agevolazione spetterà comunque ad entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore.

 

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare richiamata, ha affermato che in base al principio dell’unitarietà del periodo d’imposta, la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre 2023. 
Pertanto, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale a tale data.

 

Per quanto riguarda la restante platea di lavoratori dipendenti, continuerà ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione, previsto dall’ art, 51 comma 3 TUIR, per cui si applic una soglia di esenzione fino a 258,23 euro per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e, non estende tale previsione ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas.

 

Inoltre, il massimale corrispondente alla caratteristica soggettiva in capo al lavoratore (258,23 euro ovvero 3.000 euro in caso di figlio/i a carico) è cumulabile, ai fini fiscali, con il bonus carburante di 200 euro. Occorre tuttavia ricordare che Il bonus carburante è fiscalmente esente ma la non ai fini previdenziali. 


Modalità dell’erogazione dei fringe benefit

Prima di erogare i fringe benefit alle condizioni soprariportate, il datore di lavoro dovrà richiedere preventivamente una dichiarazione al lavoratore che evidenzi il diritto all'aumento della soglia di esenzione, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore, l’agevolazione non potrà essere applicata.
A tal fine, è necessario conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.


Il lavoratore deve informare il datore se nel corso dell’anno siano venuti meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio. Il datore può recuperare cosi il beneficio non spettante dai periodi paga successivi e in ogni caso entro i limiti di delle operazioni di conguaglio di fine anno o rapporto in caso di cessazione nel corso del 2023, 
Ulteriore adempimento, da parte del datore di lavoro, è l'informativa alla Rappresentanza sindacale unitaria (RSU), laddove presente. 

 

Francesco Ugliano
Partner ITALPaghe.com

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