Green pass e termine dello stato di emergenza: le novità per accedere ai luoghi di lavoro

Con la fine dello stato di emergenza, è oramai sufficiente la certificazione base per i lavoratori pubblici e privati per poter accedere al luogo di lavoro. I lavoratori privati sprovvisti di certificazione verde potranno essere sostituiti sino al 30 aprile 2022. Per i cittadini over 50, resta l’obbligo del vaccino fino al 15 giugno, tuttavia gli stessi possono recarsi al lavoro, già dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 24 del 2022, con il solo green pass base. L’obbligo vaccinale resta immutato, invece, fino al 31 dicembre, per tutti i lavoratori del comparto sanitario e delle RSA. Ulteriori novità riguardano lo per smart working e le quarantene.

 

Obblighi vaccinali ridotti.

Il D.L. n. 24/2022 ha segnato una graduale abbandono dagli obblighi vaccinali previsti per alcune categorie di lavoratori e per i cittadini over 50.

Per gli ultracinquantenni, il decreto ha lasciato invariato l’obbligo del vaccino fino al 15 giugno. Tuttavia i lavoratori appartenenti a questa fascia di età sia del settore pubblico che del privato possono recarsi al lavoro, già dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 24/2022, con il solo green pass base, ovvero, anche solo sottoponendosi a tampone di verifica ogni 48 ore.

In mancanza è prevista la multa una tantum da 100 euro ma non, invece, la sospensione dal lavoro e dallo stipendio, a patto che per entrare in ufficio si siano sottoposti ad un tampone di verifica e siano risultati negativi.

L’obbligo vaccinale persiste immutato, invece, fino al 31 dicembre 2022 per tutti i lavoratori del comparto sanitario e delle RSA, e fino al 15 giugno, come requisito sostanziale, per il personale scolastico e universitario, del comparto difesa e sicurezza, della polizia penitenziaria.

La novità riguarda gli insegnanti non vaccinati i quali non potranno essere sospesi dal servizio, sono obbligati a rientrare a lavoro, ma dovranno essere adibiti ad attività di supporto alla scuola che non prevede il contatto (complicato da immaginare) con gli allievi. Per i sanitari senza vaccino fino alla fine dell’anno resta in vigore la sospensione dal lavoro e dallo stipendio.

 

Green pass base e rafforzato

Il green base sarà certificazione sufficiente per i lavoratori pubblici e privati per poter accedere al luogo di lavoro. I lavoratori privati sprovvisti di certificazione verde potranno essere sostituiti sino al 30 aprile 2022.

La certificazione verde non sarà, invece, più necessaria per utilizzare i mezzi pubblici, per consumare pasti ai tavolini all’aperto di un bar o di un ristorante o, se ci si trova all'aperto, per assistere ad uno spettacolo, svolgere attività sportiva, per usufruire dei servizi di parrucchieri o estetisti e per accedere a istituti bancari o alle poste. Permane l'obbligo di indossare le mascherine FFP2 sia sul trasporto pubblico locale che per assistere a spettacoli al chiuso e per il trasporto con mezzi di lunga percorrenza ove vige, tra l’altro, l’obbligo di esibizione del green pass base fino al 30 aprile.

Rimane, invece, fino al 1° maggio l'obbligo di certificazione rafforzata per accedere agli impianti sportivi, teatri, cinema e per partecipare a feste o matrimoni al chiuso. Richiesto, infine, il green pass rafforzato, fino al 31 dicembre, per le visite nelle strutture sanitarie.

 

Contatti stretti con un positivo: le nuove regole per l’isolamento

Resta definito l'isolamento solo per chi ha contratto l'infezione, che potrà concludersi all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati abilitati.

Ai contatti stretti dei positivi si applica il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2”, qualora compaiano i sintomi e comunque “al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto”.

 

Proroga dello smart working

Fino al 30 giugno, i datori di lavoro privati potranno applicare la modalità di lavoro agile ai propri dipendenti con contratti di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla legge n. 81/2017.

 

Giovanni Liquori

Partner & Founder ITALPaghe.com

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