Con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023, sono state fornite le istruzioni operative e contabili per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile.
In particolare i lavoratori dipendenti, che, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile, scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente, possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico. Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro.
Gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore – che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame – sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.