Il Ministero del Lavoro, interpello n. 2 del 3 marzo scorso, ha chiarito che le proroghe ed i rinnovi acausali si applicano anche ai contratti di somministrazione a termine.

A causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica, il legislatore ha previsto la facoltà di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali previste dalle norme generali, fermo restando il limite della durata massima complessiva del contratto, pari a 24 mesi. 

 

Tale facoltà è stata estesa sino al 31 dicembre 2021 da c.d. Decreto Sostegni.

Il Ministero del Lavoro con Interpello n. 2 del 3 marzo 2021 ha precisato che tale citata deroga è applicabile anche ai contratti di somministrazione a tempo determinato in essere, che potranno essere quindi prorogati oltre i 12 mesi senza obbligo di causale, e ciò in quanto, il rapporto di lavoro tra agenzia di somministrazione che assume il lavoratore a tempo determinato e il lavoratore stesso, precisa in tale nota il Ministero, è esso stesso soggetto alla disciplina del contratto a termine, ad eccezione di alcune disposizioni.

 

Di conseguenza anche ai contratti di somministrazione a termine si applica la disposizione in questione, relativa alle proroghe ed ai rinnovi dei contratti, oggetto di deroga rispetto alla normative generale. 

 

Tale interpretazione si ritiene possa ben valere anche in riferimento all’art. 93, così come riscritto dal Decreto Sostegni, con l’ulteriore precisazione che, in base al nuovo testo normativo, i fini della proroga e rinnovo dallo stesso prevista, non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenute.

 

“Il decreto Sostegni, riformulando l’articolo 93 del decreto Rilancio, dispone la proroga della deroga ai vincoli ordinari posti per il rinnovo o la proroga dei contratti a termine. Pertanto, fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle causali e senza obbligo di rispettare la regola dello «Stop & go». Nell’applicazione delle nuove disposizioni non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

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