La riforma degli ammortizzatori sociali

Con il disegno di legge di bilancio 2022, il nostro legislatore interviene con consistente numero di articoli - dal 43 al 66 – in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: integrazione salariale ordinaria, integrazione salariale straordinaria, contratto di solidarietà, fondi di solidarietà.

Si tratta di disposizioni che nella gran parte dei casi modificano o integrano la legge base di regolazione di questa tipologia di tutele, ossia il d.lgs. 148/2015.

Integrazioni salariali: ampliata la platea dei beneficiari.

Il campo di applicazione delle integrazioni salariali è definito attraverso la combinazione dei requisiti riguardanti il lavoratore con l’appartenenza settoriale e la dimensione dell’impresa da cui il lavoratore dipende. 

Le nuove disposizioni intervengono innanzitutto sull’area dei potenziali beneficiari, includendovi a partire dal 1 gennaio 2022:

 

Le aziende rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie 

Delle novità vengono introdotte anche con riferimento alle integrazioni salariali straordinarie.

La prima il computo del parametro occupazionale, per cui nello stesso devono considerarsi “… tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la loro opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda”.  

Viene introdotta per i datori di lavoro non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26 d.lgs. n.148/2015), dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 27 d.lgs. n.148/2015 riguardanti il settore dell’artigianato e il settore della somministrazione di lavoro), dai fondi di solidarietà intercategoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 40 d.lgs. n.148/2015), la previsione per cui, se gli stessi hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda di prestazioni, a partire dal 1° gennaio 2022, possono ricorrere anch’essi all’intervento straordinario e ai relativi obblighi contributivi con la possibilità di far ricorso alle tre causali previste dall’art. 21 del d.lgs. 148/2015: riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, contratto di solidarietà. 

La formula impiegata dalle nuove disposizioni sulle integrazioni salariali “… datori di lavoro … che occupano … più di quindici dipendenti …” – fa si infatti che il testo di legge, in materia di integrazioni salariali straordinarie, faccia riferimento generico ai datori di lavoro e non più alle imprese, andando oltre l’elencazione tassativa di tipologie di imprese incluse fino 31 dicembre 2021.

 

Tale novità è infatti da considerare parallelamente anche delle disposizioni relative ai fondi di solidarietà nelle diverse tipologie previste. 

Occorre infatti partire dalla distinzione tra le aziende industriali e quelle del terziario.

Le prime rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie e, se occupano più di quindici dipendenti, anche nel campo di applicazione delle integrazioni straordinarie e tale regola continua ad operare.

Le seconde non rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni ordinarie e, solo se occupano più di 50 dipendenti, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni straordinarie. 

Per effetto di nuove disposizioni dedicate anche ai fondi di solidarietà, questa ulteriore categoria di imprese viene attratta nell’area dei Fondi solidarietà, con un’inedita possibilità di partecipazione combinata al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e alle integrazioni salariali straordinarie.

 

Il disegno di legge conferma l’applicazione della complessiva disciplina delle integrazioni salariali straordinarie alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale nonché alle società da queste derivanti e altresì alle imprese del sistema aereoportuale “a prescindere dal numero dei dipendenti” (previsioni, queste ultime, riprese testualmente dal vigente art. 20, comma 3). 

Le causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie 

Ulteriori modifiche riguardano le causali relative all’intervento straordinario:

a)la causale “riorganizzazione aziendale viene arricchita in questi termini:” riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero dello sviluppo …”

b )in connessione con quanto sopra, anche nel programma di riorganizzazione vien fatto comparire il riferimento alla gestione di processi di transizione”. Nello stesso programma, si visualizza altresì che il “recupero occupazionale” si realizza “anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze”.

La misura delle integrazioni salariali

Aumenta l’importo dei trattamenti di integrazione salariale. Il massimale di cassa viene, infatti, unificato nella misura massima prevista dalla norma e annualmente rivalutata secondo l’indice Istat; per il 2021 l’importo è pari a 1.199,72 euro che, al netto del contributo a carico del lavoratore (5,84%), diventa 1.129,66.

La contribuzione addizionale ridotta 

Una novità di rilievo, ma destinata a decorrere dal 1° gennaio 2025, riguarda la contribuzione addizionale. In particolare, a favore dei datori di lavoro, che non abbiano fruito delle integrazioni salariali per almeno 24 mesi successivi all’ultimo utilizzo, viene stabilita una riduzione della contribuzione addizionale nei seguenti termini: 

a) 6 % (a fronte dell’aliquota l’aliquota del 9 % altrimenti richiesta) della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate relativamente ai periodi di integrazione salariale fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino ad un limite massimo di 52 settimane in un quinquennio mobile; 

b)9 % ( a fronte dell’aliquota del 12% altrimenti richiesta) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile. 


 

Fondi di solidarietà , l’ inclusione dei datori di lavoro con un dipendente

 

Dal 1° gennaio 2022 le aziende non industriali potranno sostituire Cigs e Cigo, gestite dal sistema pubblico, come anticipato, con i fondi di solidarietà bilaterali purché regolati nelle modalità stabilite dal decreto legislativo 148/2015.

L’obbligo di costituzione dei fondi viene esteso ai datori di lavoro che occupano almeno un dipendente e i fondi esistenti al 1° gennaio 2022 dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre dell’anno prossimo. In caso di mancato adeguamento, i datori di lavoro del relativo settore confluiranno, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel Fondo di integrazione salariale (Fis) ove verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi.

Per i fondi di solidarietà alternativi (ossia dei settori artigiano e della somministrazione), l’assegno di solidarietà esaurisce la sua funzione il 31 dicembre 2021 e dal prossimo anno l’assegno ordinario prenderà il nome di «assegno di integrazione salariale» da riconoscere a tutti i datori di lavoro con almeno un dipendente all’attivo. Ad ogni modo, i fondi alternativi già esistenti hanno tempo anch’essi fino al 31 dicembre 2022 per adeguarsi. Dal 1° gennaio 2022 (o dopo l’adeguamento dei fondi esistenti) l’assegno di integrazione salariale sarà l’unica prestazione riconosciuta dai fondi ai lavoratori e terrà conto delle causali ordinarie e straordinarie e al lavoratore spetterà anche l’assegno per il nucleo familiare (o l’assegno unico). Si estende anche al Fondo di integrazione salariale l’obbligo di tutela per le aziende non industriali con almeno un dipendente, sempre che non venga costituito nel settore un fondo di solidarietà bilaterale sostitutivo nei termini sopra descritti.

Il Fis spetterà per 13 settimane in un biennio mobile nei casi di imprese fino a cinque dipendenti, 26 settimane per le altre.

 

Francesco Ugliano

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