Lavoro stagionale e lavoro extra

Con l’inizio dell’estate aumenta il fabbisogno di manodopera per la gestione delle attività turistiche. I datori di lavoro interessati possono utilizzare previsioni in deroga per la gestione in modalità semplificata dei rapporti a tempo determinato, ottenendo altresì un risparmio in termini di costo del lavoro.

 

Definizione di attività stagionale

Possono definirsi stagionali:

- le attività definite tali nei contratti collettivi,

- le 52 attività indicate nel decreto del Ministero del lavoro (D.P.R. n.1525/1963),

In linea generale, sono tali le aziende che operano nel settore dell’agricoltura, alimentare, turistico, della ristorazione e del commercio.

Nelle attività stagionali manca il carattere della continuità, per cui sono da considerarsi stagionali le attività che nell’anno dichiarano un periodo di inattività superiore ai 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi.

I datori di lavoro possono in ogni caso sottoscrivere contratti a tempo indeterminato, senza che ciò possa inficiare la connotazione “stagionale”, atteso che tali aziende debbono, comunque, svolgere una attività preparatoria e programmatori nei mesi di chiusura al pubblico.

 

Deroghe alla disciplina ordinaria dei rapporti a termine

La disciplina del contratto a tempo determinato, contenuta negli artt. 19 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015, prevede una minore rigidità quando i contratti in questione sono sottoscritti per svolgere un’attività lavorativa di carattere stagionale. E’ infatti prevista la possibilità di:

- superare il limite di durata di 24 mesi dei “rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro”;

- rinnovare o prorogare i contratti “anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1” e cioè senza dover specificare le “esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori” oppure le “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria”;

- non rispettare i “periodi cuscinetto”, ossia i periodi di 10 o 20 giorni tra la stipula di un contratto ed il successivo;

- non rispettare le limitazioni quantitative fissate al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione o dalla contrattazione collettiva.

 

Lavori extra nel turismo e nei pubblici esercizi

Nel settore del turismo ed in quello dei pubblici esercizi è possibile ricorrere all'assunzione di manodopera mirata all'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni (lavori "extra" e "di surroga"), secondo quanto previsto dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

La definizione di “lavoratori extra e di surroga” riguarda quel personale operante nel comparto del turismo e dei pubblici esercizi per il quale è consentita l’assunzione diretta nei casi di banqueting o nell’ipotesi in cui non sia possibile sopperire con il normale organico, quali meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze straordinarie e non prevedibili di gruppi, nonché per eventi similari.

Tra i casi in cui è possibile utilizzare personale extra e di surroga il C.C.N.L. Turismo cita anche i fine settimana e le festività. Il personale extra e di surroga può essere assunto e lavorare regolarmente per un massimo di 3 giorni consecutivi.

Quale alternativa a tale modalità di prestazione, le aziende possono ricorrere alla stipula di contratti di lavoro nella forma del part-time verticale e del lavoro a chiamata.

 

Adempimenti procedurali

In deroga alla ordinaria disciplina delle Comunicazioni obbligatorie, è data la possibilità al datore di lavoro di effettuare una comunicazione (UNIURG), pur sempre preventiva, ma che contenga i soli dati essenziali del lavoratore e del datore di lavoro, da integrare e completare, entro i successivi tre giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, con l’invio del modello UNILAV, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l’identificazione del prestatore di lavoro.

Il modello di comunicazione obbligatoria UNIURG comprende il campo “tipologia di comunicazione”, nel quale è inserita l’informazione “comunicazione settore turistico e dei pubblici esercizi ex Legge n. 183/2010”.

La retribuzione giornaliera onnicomprensiva, cioè comprensiva di tutti gli istituti economici diretti e indiretti determinati per contratto nazionale e/o territoriale, compresi i ratei di 13^, 14^ mensilità, T.F.R. ferie e permessi (prevista da apposita tabella contrattuale), non può essere inferiore a 4 ore giornaliere.

 

Contribuzione obbligatoria

Per tutti i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato è obbligatorio versare il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali,

Tuttavia “i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni”, pur essendo configurati come rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, non possono rientrare nella tipologia contrattuale espressamente prevista dal legislatore del decreto Dignità per l’applicazione del contributo addizionale e della relativa maggiorazione.

 

Anna De Luca Bosso

Associate ITALPaghe.com

 

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