Le novità in materia di lavoro del decreto fisco-lavoro

La check list degli adempimenti per le imprese

Nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, è stata pubblicata la legge n. 215/2021, di conversione del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021).

Queste le principali novità in materia di lavoro.

 

Quarantena

Sino al 31 dicembre 2021 il periodo trascorso in quarantena, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile nel periodo di comporto.

 

Lavoratori fragili

Per i lavoratori fragili che non potranno svolgere l’attività in smart working, il periodo di assenza dal servizio, sino al 31 dicembre 2021, è equiparato al ricovero ospedaliero con prescrizione dell’Asl e del medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali. I periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto.

 

Rimborso forfettario

Per gli eventi di quarantena o isolamento fiduciario verificatisi sino al 31 dicembre 2021, possibilità, vi è la possibilità per i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS (con esclusione dei datori di lavoro domestico), di ricevere un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti, assenti che non hanno diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS.

 

Congedo parentale straordinario

Fino al 31 dicembre confermato il congedo parentale straordinario in caso di malattia Covid, quarantena o sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio. Detto congedo è previsto per i lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni o con figli disabili (con percezione di una indennità pari al 50% della retribuzione), ovvero con figli di età compresa fra 14 e 16 anni (senza percezione di alcuna indennità) ed infine per i lavoratori autonomi con figli minori di 14 anni.

 

FIS e CIGD

Tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 previste ulteriori 13 settimane di FIS o Cassa integrazione in deroga Covid, per i lavoratori in forza dal 21 ottobre 2021.

 

Ammortizzatori Covid

I termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da Covid-19, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le domande già inviate alla data del 21 dicembre 2021, non accolte, sono considerate validamente presentate.

 

Somministrati

Fino al 30 settembre 2022, vengono esclusi, dal calcolo sulla durata massima dei contratti a tempo determinato (24 mesi o quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva), le missioni effettuate dai lavoratori in somministrazione che hanno un rapporto a tempo indeterminato con l’Agenzia per il lavoro, anche nel caso in cui vengano inviati in missioni “a tempo”.

 

Ispezioni sul lavoro

Viene modificato l’istituto della sospensione dell'attività lavorativa, che verrà adottato in caso di impiego di personale “in nero” in misura pari o superiore al 10% (in precedenza 20%) del totale dei lavoratori regolarmente occupati presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo; gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’Allegato I del medesimo TUSL (anch’esso riscritto). Con riguardo a tali violazioni, il legislatore ha eliminato il vincolo della reiterazione delle gravi violazioni commesse. Dal 22 ottobre 2021, pertanto, rischia la sospensione dell’attività il datore di lavoro che commette, anche per la prima volta, una delle violazioni indicate nell’aggiornato Allegato I

 

Lavoratori autonomi occasionali

Il committente dovrà comunicare preventivamente, all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, l'avvio dell'attività del lavoratore autonomo occasionale. La comunicazione dovrà avvenire tramite SMS o posta elettronica. In caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Il legislatore, in merito alle modalità di comunicazione, rimanda alla procedura già prevista per le “chiamate” dei lavoratori intermittenti. In attesa delle istruzioni dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, è possibile procedere a comunicare l’avvio delle prestazioni dei lavoratori autonomi occasionali in essere in azienda, tramite posta elettronica certificata dell’ITL di competenza.

 

Appalto

Nelle attività in regime di appalto o subappalto, l’azienda appaltatrice dovrà individuare il preposto (o i preposti) e comunicarlo espressamente al committente, per lo svolgimento delle attività di vigilanza che il preposto dovrà effettuare, previste dall’articolo 19, del D.Lgs. n. 81/2018, ovverossia

 

Giovanni Liquori

Partner & Founder ITALPaghe.com

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