Le nuove regole sulla somministrazione di lavoro

Il Collegato Lavoro introduce alcune novità in materia di somministrazione di lavoro, cui hanno fatto seguito le precisazioni fornire dal Ministero del lavoro.  Di seguito vengono esaminate le modifiche intervenute.

Quadro normativo di riferimento

Per comprendere le modifiche intervenute, occorre partire dall’art. 31, comma 1, del Dlgs. n. 81/2015, che tra l’altro, prevedeva: “ Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 giugno 2025”.

Il Collegato lavoro ha innanzitutto abrogato tali disposizioni, relative alla fattispecie in cui il lavoratore intratteneva un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’agenzia ed era inviato a termine presso un’impresa utilizzatrice. 
Viene dunque abrogata la citata disposizione con la conseguenza che, in caso di superamento del limite temporale di 24 mesi, si verifica la costituzione in capo all’utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
Sul punto il Ministero del lavoro, con la circolare n 6 del 2025, ha precisato che per i contratti di somministrazione stipulati tra agenzia e utilizzatore a decorrere dal 12 gennaio 2025 il computo dei 24 mesi di lavoro dei lavoratori somministrati deve tener conto di tutti i periodi di missione a tempo determinato intercorsi tra le parti successivamente alla data considerata.
In  tal senso, vengono computati solo i periodi di missione a termine dopo il 12 gennaio 2025 senza computare le missioni già svolte in vigenza della precedente disciplina. Al contempo le missioni in corso alla citata data, svolte in ragione di contratti tra agenzia e utilizzatore stipulati antecedentemente al 12 gennaio, potranno giungere alla natura scadenza, fino al 30 giugno 2025, senza che l’utilizzatore incorra nella sanzione della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con il lavoratore somministrato.
In questo ultimo caso, nel rispetto del principio tempus regit actum, i periodi di missione maturati dopo l’entrata in vigore del Collegato Lavoro dovranno essere computati nel limite dei complessivi 24 mesi.

Nessuna causale per la somministrazione a termine per i lavoratori svantaggiati
Il collegato lavoro inoltre introduce l’esonero dall’obbligo di applicazione delle causali stabilite per le assunzioni, effettuate date agenzie per il lavoro, con contratto a tempo determinato per alcune categorie professionali.
In particolare, si consente di inviare in somministrazione a tempo determinato, senza apposizione della causale, le due seguenti categorie di lavoratori:
- i soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
- lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
Nella categoria di lavoratori svantaggiati, secondo la circolare ministeriale richiamata rientrano:
- soggetti che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- giovani con età compresa tra 15 e 24 anni;
- persone prive di un diploma di scuola media superiore o professionale o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- persone con più di 50 anni di età;
- adulti che vivono soli, con una o più persone a carico;
- soggetti occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici e appartengono al genere sottorappresentato;
- soggetti appartenenti a minoranze etniche con necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale.
Inoltre, i lavoratori molto svantaggiati sono coloro i quali risultano essere senza impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi purché rientrino in una delle categorie (eccetto la prima) sopra riportate.

Deroghe al limite quantitativo
Infine, il Collegato Lavoro introduce, sempre a decorrere dal 12 gennaio 2025, nuove fattispecie di esenzione dai limiti quantitativi in caso di somministrazione di lavoratori a tempo determinato. Sul punto l’art. 31 co. 2 del dlgs 81/2015 prevede il limite complessivo del 30% di lavoratori a termine e di lavoratori somministrati a tempo determinato rispetto al numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei contratti medesimi.

In forza della modifica normativa, si stabilisce che non rientrano in detto limite le ipotesi già escluse dei limiti quantitativi stabiliti per le assunzioni con contratto a tempo determinato.

Non devono essere pertanto computati i contratti, per missione a tempo determinato, i conclusi:
- in fase di avvio di nuove attività;
- da start up innovative;
- per lo svolgimento di attività stagionali;
- per lo svolgimento di specifici programmi o spettacoli;
- per la sostituzione di lavoratori assenti;
- con lavoratori over 50.
Inoltre, l’utilizzatore non dovrà conteggiare, entro la percentuale in esame, anche i lavoratori inviati in missione a tempo determinato, se assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Si fa salvo in ogni caso la diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore.


Giovanni Liquori
Partner & Founder ITALPaghe.com

 

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