Le tutele dei lavoratori fragili

LAVORATORI FRAGILI, LE TUTELE COVID FINO A OTTOBRE

Il Governo, con il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria, in scadenza a fine luglio, fino al 31 dicembre 2021.

 

Il decreto in questione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 luglio 2021 ed è vigente dal medesimo giorno.

Con il provvedimento di proroga dello stato di emergenza, sono state altresì prorogate dal Governo alcune tra le norme legate allo stato emergenziale, fra cui lo smart working per le/i lavoratrici/lavoratori fragili di cui all’art. 26 del DL 18/2020, cosiddetto “Cura Italia” (così come integrato e modificato nel tempo).

 

I lavoratori fragili sono una categoria di lavoratori considerati particolarmente a rischio in caso di contagio dal virus Sars-Covid 19, per i quali il legislatore prevede particolari tutele al fine di evitarne forme di discriminazione dell’espletamento della prestazione lavorativa rispetto ai c.d. lavoratori comuni.

 

In particolare, gli stessi sono individuati nelle seguenti due categorie di riferimento: - i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità; - i lavoratori in possesso di una certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, che attesta una condizione di rischio derivante da: 1) immunodepressione o 2) esiti di patologie oncologiche o 3) svolgimento di terapie salvavita.

 

TUTELE IN VIGORE per lavoratrici/lavoratori più vulnerabili

L’articolo 9 del decreto legge 105/2021 (intitolato riduttivamente «Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità»), allunga fino al 31 ottobre 2021 le speciali tutele previste dalla precedente legislazione emergenziale in favore dei lavoratori fragili, esclusa però la tutela di malattia Covid con il riconoscimento della assimilazione dell’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, laddove la prestazione lavorativa non potesse essere resa in modalità agile, (art. 26, comma 2, DL 18/2020 e succ. mod. e integraz.).

 

La norma pertanto conferma e aggiorna le misure già previste dall’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del Dl Cura Italia (18/2020, convertito dalla legge 27/2020, e successivi provvedimenti di riferimento) in favore delle evidenziate categorie di dipendenti pubblici e privati, e ne prevede l’applicazione dal 1° luglio 2021.

 

In effetti, il diritto allo smart working per le lavoratrici e i lavoratori fragili era scaduto lo scorso 30 giugno. Il DL 105/2021, art. 9, comma 2, ha sanato questa lacuna prevedendo l’operatività del diritto in questione dal 1 luglio al 31 ottobre 2021 senza interruzione di continuità, consentendo l’applicazione delle tutele anche per il periodo antecedente all’entrata in vigore del Dl 105/2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 175 del 23 luglio 2021.

 

I benefici e le tutele previste dalla norma in questione riguardano la possibilità per i lavoratori fragili di svolgere la prestazione in modalità di lavoro agile fino al 31 ottobre 2021, anche con l’adibizione a una diversa mansione, compresa nella stessa categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.

 

Per i soggetti che non possono lavorare da remoto, il periodo di assenza dal lavoro – laddove consentito – non è coperto da alcuna prestazione previdenziale e/o assistenziale di sostegno

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Non è stata infatti prorogata la possibilità di assenza per malattia, equiparata al ricovero ospedaliero, con il relativo trattamento economico, e con il beneficio dell’esclusione dal calcolo del comporto.

 

Del resto sul punto è anche intervenuto l’Inps, con proprio messaggio n. 2842 del 6.8.2021 , con cui, proprio con riguardo alla tutela per i lavoratori cosiddetti “fragili”, di cui al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, ha precisato che procederà ugualmente a riconoscere la prestazione nel limite degli importi stanziati (pari, come già precisato, a complessivi 663,1 milioni di euro per l’anno 2020); per l’anno 2021, visto lo specifico stanziamento disposto per tale tutela (pari a 282,1 milioni di euro), la prestazione verrà riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021, come previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 41/2021.

 

Ad oggi tuttavia si parla di un prossimo Consiglio dei Ministri che si occuperà sia della proroga della assimilazione della malattia alla quarantena, per i lavoratori del settore privato, sia dell’assimilazione alla malattia e al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili.

 

Il DL 23 luglio 2021, n. 105 non ha invece prorogato lo smart working per genitori di figlie e figli con disabilità. Risulta infatti scaduto, al 30 giugno 2021, il diritto allo smart working per i genitori lavoratrici/lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno almeno una figlia o un figlio in condizione di disabilità grave ex L. 104/92 o con bisogni educativi speciali (art. 21 ter DL 104/2020, modificato da ultimo dalla L. 61/2021)

 

Risulta infine esteso al 31 dicembre 2021 anche il termine della sorveglianza sanitaria eccezionale. Resta, pertanto, in vigore fino a tale scadenza la norma che prevede che le datrici e i datori di lavoro, pubblici e privati, debbano assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale alle lavoratrici e ai lavoratori maggiormente esposte/i a rischio di contagio al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali.

 

Per completezza, si ricorda che il Decreto legge numero 52/2021 (convertito in L. n. 87/2021) ha esteso al 31 dicembre 2021 la possibilità di ricorrere al lavoro agile “semplificato” quello, per intenderci, in cui non è obbligatorio un preventivo accordo individuale tra azienda e dipendente, salva la comunicazione in via telematica al Ministero del lavoro delle generalità dei lavoratori che svolgono l’attività da remoto e l’informativa sui rischi per la salute e la sicurezza derivanti dallo smart working, a beneficio di dipendente e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

 

Carla Martino

Avvocato Giuslavorista ITALPaghe.com

 

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