Legge di bilancio 2022: le novità in materia politiche attive del lavoro

Accordo di transizione occupazionale e patti territoriali per la transizione ecologica e digitale.

 

La legge di Bilancio per l’anno finanziario 2022, nel modificare il decreto legislativo n. 148/2015 sulle integrazioni salariali, ha istituito uno specifico strumento volto a sostenere i lavoratori a rischio esubero, ossia l’accordo di transizione occupazionale, adesso previsto dal nuovo art. 22-ter aggiunto al D.Lgs. n. 148 del 2015.

 

Al fine di sostenere le “transizioni occupazionali” all’esito delle procedure di CIGS per riorganizzazione aziendale e per crisi aziendale, ovverossia per le causali di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a) e b) (i.e. riorganizzazione e crisi aziendale), la legge di bilancio prevede la possibilità di concedere, ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti, “un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili”. 

 

Ebbene, l'art. 21 del D.Lgs. n. 148 del 2015 vigente prevede che l'intervento straordinario di integrazione salariale possa essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:

 

a) riorganizzazione aziendale;

b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;

c) contratto di solidarietà.

 

La legge di Bilancio 2022, nell’integrare le predette causali di intervento prevede alla causale di cui alla lettera a), ossia per «riorganizzazione aziendale», vengano aggiunte le seguenti: «, anche per realizzare processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto».

 

La Cigs in parola, concessa in deroga ai limiti di durata di cui gli articoli 4 e 22, è riconosciuta per un massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.

 

Per accedere a tale ulteriore strumento di integrazione salariale straordinaria il legislatore introduce con la riforma la condizione relativa alla stipula preventiva di un accordo sindacale in cui devono essere definite le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego, “quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali”, quale è per l’appunto l’accordo di transizione occupazionale.

 

La prestazione di integrazione salariale viene meno nell’ipotesi di mancata partecipazione alle suddette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore. 

 

Per i lavoratori interessati dall’accordo di transizione occupazione è previsto l’accesso al  programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori ( GOL ), ossia il programma nazionale finalizzato all’inserimento occupazionale mediante l’erogazione di servizi specifici di politica attiva sui cui è stata recentemente raggiunta una intesa nella Conferenza Stato-Regioni.  I loro nominativi sono comunicati all’ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.

 

L'art. 248 della legge di bilancio infine riconosce, dal 1° gennaio 2022, la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante anche i lavoratori beneficiari della cassa integrazione guadagni straordinaria per accordo di transizione occupazionale.

 

L'assunzione, senza limiti di età, in apprendistato professionalizzante è finalizzata alla qualificazione o riqualificazione professionale dei lavoratori in esubero.

Per le imprese con rilevanza economica strategica di cui all’art. 22-bis del D.Lgs. n. 148/2015, per l’anno 2022, la CIGS può essere concessa esclusivamente per la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà.


 

Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale 

Sempre tra le novità in materia di politiche attive del mercato del lavoro, la legge di bilancio 2022 istituisce i cd. “Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale ”. 

 

In particolare, l’art. 249 della Leggedi bilancio 2022 prevede la possibilità di sottoscrivere, nell’ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), accordi “fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” al fine di realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale.

 

I progetti devono essere diretti a: 

a) inserire e reinserire, con adeguata formazione, i lavoratori disoccupati, inoccupati e inattivi;
b) riqualificare i lavoratori già occupati e potenziare le loro conoscenze. 

 

In base agli accordi, la formazione può essere realizzata: per la prima categoria di lavoratori, mediante l’acquisizione di conoscenze specialistiche tecniche e professionali, anche avvalendosi dei contratti di apprendistato; per la seconda, attraverso l’istituzione di centri interaziendali, per garantire la formazione continua dei lavoratori e agevolarne la mobilità tra imprese. 

 

Francesco Ugliano

Partner ITALPaghe.com

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