Legge di Bilancio 2022: le novità per il lavoro

La legge di Bilancio 2022 contiene numerose disposizioni in tema di lavoro, ammortizzatori sociali e previdenza.

Di seguito le principali previsioni in materia di lavoro.

 

Ammortizzatori sociali

La legge di Bilancio 2022 riordina il sistema degli ammortizzatori sociali, al fine di uniformare e allargarne il campo di applicazione.

Le principali novità: riguardano:

- l’estensione, dal 1° gennaio 2022, dei trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori a domicilio e a tutti i contratti di apprendistato (finora erano previsti solo per l’apprendistato professionalizzante). - l’estensione, dal 1° gennaio 2022, dei trattamenti di integrazione salariale ai dipendenti con anzianità minima di servizio di 30 giorni (finora erano richiesti 90 giorni) (comma 191);

- l'inclusione nel computo dei dipendenti - ai fini della determinazione delle soglie dimensionali per il riconoscimento delle diverse tipologie di trattamento di integrazione salariale - dei dirigenti, dei lavoratori a domicilio e degli apprendisti, che svolgono la prestazione lavorativa sia all’intero che all’esterno dell’azienda (art. 1, comma 193);

- con riferimento ai periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la previsione di un unico massimale di trattamento d’integrazione, pari a 1.199,72 euro (art. 1, comma 194); nel caso di pagamento diretto al dipendente, da parte dell'INPS, del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale, il datore di lavoro è obbligato a trasmettere all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente (art. 1, comma 196);

- la revisione delle norme in materia di compatibilità dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale con attività lavorativa. In particolare, viene eliminato il divieto assoluto di lavoro durante la percezione della cassa integrazione. Il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi, nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale, non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a 6 mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro art. 1, (comma 197);

- l’obbligo per i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali di partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali, pena l’irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso (art. 1, comma 202).

- Contributo addizionale: viene modificata la disciplina sul contributo addizionale a carico del datore di lavoro previsto in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale (art. 1, comma 195).

- CIGS: estensione, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi a tutti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti non coperti dai fondi di solidarietà (bilaterali, alternativi o territoriali) indipendentemente dal settore di appartenenza;

- modifica delle causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie, prevedendo l’estensione della causale della riorganizzazione aziendale alle situazioni in cui le imprese presentano programmi finalizzati a realizzare processi di transizione individuati e regolati con apposito decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. I programmi devono perseguire il fine del recupero occupazionale anche tramite percorsi di riqualificazione professionale dei lavoratori e aumento delle loro competenze.

- Contratti di solidarietà: vengono poi ampliati i limiti di utilizzo dei contratti di solidarietà, prevedendosi, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022: la riduzione media oraria non superiore al 80% (in luogo del 60%) dell’orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà; per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% (in luogo del 70%) nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

- Fondi di solidarietà: viene ridefinito l’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali e la tipologia delle relative tutele.

 

Contratti di espansione

Il comma 215 proroga il contratto di espansione per gli anni 2022-2023, abbassando la soglia di accesso allo strumento da 100 dipendenti (prevista per l’anno 2021 dal D.L. 73/2021) a 50 dipendenti.

 

CIG transitoria

Al comma 216 si prevede, per il biennio 2022-2023 a favore dei datori di lavoro ex art. 20 del D.Lgs. n. 148/2015, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di 52 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023 per fronteggiare, i processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà.

 

Sgravi contributivi

Esonero contributivo per lavoratori provenienti da imprese in crisi

Viene istituito un beneficio contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori provenienti da imprese in crisi, a prescindere dalla loro età anagrafica. L’esonero contributivo riguarda i datori di lavoro privati che assumono, nel periodo considerato, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età, provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa  previsto in misura variabile sino all’anno 2025.

 

Riduzione contributi lavoratori

Viene previsto uno sconto contributivo a favore dei lavoratori dipendenti. Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, si prevede un esonero di 0,8 punti percentuali da applicare sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. L’esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

 

Esonero TFR

Viene confermato anche per il 2022 e il 2023, lo sgravio contributivo ex art. 43-bis del D.L. n. 109/2018 in favore delle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che consente di non versare al Fondo di Tesoreria dell'INPS le quote di TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e di non versare il ticket di licenziamento (art. 1, comma 126).

 

Decontribuzione per le lavoratrici madri

Per le lavoratrici madri dipendenti del settore privato è riconosciuto, in via sperimentale, per l’anno 2022, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, nella misura del 50%, a decorrere del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (art. 1, comma 137).

 

Assunzione lavoratore in CIGS con accordo di transizione occupazionale

A favore dei datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato un lavoratore in CIGS con accordo di transizione occupazionale (ex art. 22-ter del D.Lgs. n. 148/2015) si prevede un contributo mensile per un massimo di 12 mesi, pari al 50% dell’ammontare trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il contributo non spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto, nella stessa unità produttiva, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi. Il licenziamento del lavoratore assunto, nonché il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

 

Sgravio contributivo apprendisti

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, per l’anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta, per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo (comma 645).

 

Giovanni Liquori

Partner & Founder ITALPaghe.com

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