Licenziamento per maturazione dei requisiti per la pensione

Una fattispecie peculiare di licenziamento è quella riguardante i lavoratori che abbiano raggiunto i requisiti per il pensionamento di vecchiaia. Al riguardo occorre distinguere tra dipendenti privati e pubblici. Nel primo caso, è possibile licenziare il lavoratore dipendente, senza obbligo di motivazione, se questi raggiunge i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia ordinaria; non si può, invece, licenziare, nella generalità dei casi, laddove il dipendente maturi i requisiti per la pensione anticipata. Nel caso dei dipendenti pubblici, invece, una volta raggiunti i requisiti per qualsiasi tipologia di pensione, vi è l’obbligo di cessarli dal servizio se è raggiunta anche l’età ordinamentale. 


Disciplina generale

Licenziamento per raggiungimento età pensionabile: dipendenti del settore privato
In riferimento al settore privato, vige la regola per cui, il datore di lavoro del settore privato è libero di licenziare il lavoratore dipendente, senza obbligo di motivazione, se questi raggiunge i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia ordinaria (pari, per la generalità dei lavoratori, a 67 anni di età e 20 anni di contributi.


Per il trattenimento dei lavoratori in servizio oltre tale età, in riferimento all’incentivo introdotto dalla legge Fornero, come chiarito dalla Cassazione a S.U. 17589/2015 seguito dell'introduzione dell'incentivo al trattenimento in servizio ad opera della legge Fornero, la Cassazione ha in ogni caso precisato che per la prosecuzione del rapporto di lavoro sino a 71 anni (requisito anagrafico attualmente previsto per la pensione di vecchiaia contributiva), occorre un accordo tra lavoratore e datore di lavoro, non sussistendo alcun diritto potestativo in capo al lavoratore circa la prosecuzione del rapporto. 

 

Non può invece licenziare, nella generalità dei casi, laddove il dipendente maturi i requisiti per la pensione anticipata, attualmente pari a 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne, o per qualsiasi altra tipologia di pensionamento diverso dal trattamento di vecchiaia. Questo, in quanto la tipicità e tassatività delle cause di estinzione del rapporto escludono risoluzioni automatiche al raggiungimento di requisiti pensionistici, anche se eventualmente contemplate dalla contrattazione collettiva. 

 

Prima del compimento dell’età pensionabile valgono sempre le regole generali, in tema di scioglimento del rapporto di lavoro: pertanto, il licenziamento è possibile per giusta causa, giustificato motivo soggettivo (ad esempio, licenziamento disciplinare) o oggettivo (licenziamento per motivi economici).


Pensionamento d’ufficio dipendenti pubblici

Per i dipendenti pubblici, invece, vige la regola per cui, raggiunti i requisiti per qualsiasi tipologia di pensione, l’amministrazione è obbligata a cessarli dal servizio, qualora sia stata anche raggiunta l’età ordinamentale, ossia l’età prevista per la cessazione dall’ordinamento a cui appartiene il lavoratore, generalmente pari a 65 anni. Nel caso in cui l’età ordinamentale non sia raggiunta, ma siano raggiunti i requisiti per un trattamento pensionistico, la cessazione è invece a discrezione dell’amministrazione.
Nel dettaglio, i casi di pensionamento “forzato” da parte della pubblica amministrazione sono 3:

Qualora il dipendente abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (nel 2023, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, e 41 anni e 10 mesi per le donne), può essere collocato a riposo d’ufficio solo al raggiungimento dei 62 anni d’età (soglia di età prevista dalla riforma Pensionistica per ricevere il trattamento anticipato senza penalizzazioni).


Pensionamento oltre i limiti d’età dipendenti pubblici

Per quanto riguarda le ipotesi al di fuori del pensionamento anticipato, la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il limite d’età ordinamentale (oppure oltre l’età prevista per il trattamento di vecchiaia) è permesso solo per garantire la maturazione dei requisiti contributivi minimi (20 anni di contributi) per l’accesso alla pensione di vecchiaia; in ogni caso, non si può superare il settantesimo anno di età (attualmente 71 anni, in base agli adeguamenti alla speranza di vita).


Carla Martino
Avvocato Giuslavorista ITALPaghe.com
 

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