Nuove settimane di integrazione salariale

Le imprese in difficoltà economica per l’aumento dei prezzi di energia e materie prime possono contare su nuovi aiuti.

Il D.L. n. 21/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022 (c.d.decreto Ucraina) consente di riconoscere, per il 2022, un ulteriore trattamento ordinario di cassa integrazione di 26 settimane a favore dei datori di lavoro che hanno titolo per percepire la CIGO, ma che non possono farvi ricorso ordinario per il superamento dei limiti di durata. Inoltre, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, rientranti nel campo di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali e del FIS, sono riconosciute altre 8 settimane di integrazione salariale, fruibili fino al 31 dicembre 2022.

 

Ulteriori misure riguardano l’introduzione di un bonus carburanti e le agevolazioni per l’assunzione di personale delle aziende in crisi. Di seguito le misure previste.

 

 

Integrazioni salariali

Nell’anno 2022, per fronteggiare situazioni di particolari difficoltà economica: 

- è riconosciuto un periodo massimo di ventisei settimane di integrazioni salariali ordinarie a datori di lavoro che, secondo le regole generali, hanno raggiunto i limiti massimi di fruibilità delle stesse. Il predetto periodo è fruibile fino al 31 dicembre 2002 e sarà autorizzato nel limite di spesa di 150 milioni di euro; 

-a favore dei datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti - i quali dispongono di codici Ateco evidenziati nell’ Allegato I  al decreto legge e, inoltre, rientrano nel campo di applicazione di un Fondo di solidarietà bilaterale, oppure nel Fondo di integrazione salariale (FIS) o nel Fondo territoriale delle Province di Trento e Bolzano, è riconosciuto un ulteriore periodo di integrazione salariale per un massimo otto settimane ove gli stessi abbiano esaurito la possibilità di avvalersi dell’assegno di integrazione salariale a causa del raggiungimento dei limiti di durata massima. Il predetto aggiuntivo è fruibile fino al 31 dicembre 2002 e sarà autorizzato nel limite di spesa di 77, 5 milioni di euro. Non tutti i datori di lavoro aventi le predette caratteristiche, però, ma solo quelli elencati nei settori di cui all’Allegato 1 al decreto in esame, ovverossia, tra gli altri i settori turismo, alloggio, agenzie e tour operator, ristorazione.

In entrambi i casi, qualora dal monitoraggio effettuato dall’Inps, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.

Il decreto poi prevede che, al fine di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i datori di lavoro dotati dei codici Ateco indicati nell' Allegato A al decreto legge sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale per riduzioni o sospensioni dell’attività lavorativa dal 22 marzo 2022 fino al 31 maggio 2022. Si tratta di settori particolarmente colpiti dalla crisi energetica e dalle difficoltà di reperimento delle materie prime quali la siderurgia, l’automotive, il legno, ceramica, agroindustria.

 

 

Bonus carburante

L’art. 2 ha introdotto un nuovo fringe benefit, a valere per il solo anno 2022, al quale si applicano le regole del comma 3 dell’art. 51 del D.P.R. n. 917/86 (TUIR).

La misura è rivolta ai dipendenti di aziende private e si tratta in sostanza di voucher aziendali per l’acquisto di carburante. Il buono viene ceduto “a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore” che per il 2022 non concorre alla formazione del reddito: i buoni quindi sono esentasse nel limite di euro 200 per lavoratore.

Si tratta di quindi di un nuovo fringe benefit, a valere per il solo anno 2022, al quale si applicano le regole del comma 3 dell’art. 51 del D.P.R. n. 917/86 (TUIR). 

Tale valore non deve essere considerato al fine del raggiungimento del limite di esenzione di 258,23 annuo per i beni e servizi prestati ai sensi dell'art. 51, comma 3, TUIR. Pertanto il plafond massimo per l'anno 2022 per l'acquisto di carburanti può essere innalzato a 458,23.

Per effetto del richiamo al comma 3 dell’art. 51 del TUIR si ricava che l’assegnazione può avvenire direttamente dal datore di lavoro o da terzi e che il beneficio può interessare anche il coniuge del dipendente ed i suoi familiari indicati nell’articolo 13 dello stesso TUIR.

 

I buoni carburante sono erogati dall’azienda su base volontaria, quindi sarà l’azienda a decidere se erogarli e sino a quale importo.

 

 

Agevolazioni contributive

L’esonero contributivo del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi nel limite di 6.000 euro annui, viene esteso all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da imprese partecipanti a tavoli di crisi ovvero di lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte di tali imprese. 

Il predetto esonero non è cumulabile con la diversa agevolazione prevista dall’art. 2, comma 10-bis, l. n. 92/2012 a favore dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori destinatari della NASPI.

 

 

Francesco Ugliano

Partner ITALPaghe.com

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