Obbligo vaccinale over 50, lo smart working e le novità in materia di accesso ai luoghi di lavoro

Obbligo vaccinale over 50, lo smart working e le novità in materia di accesso ai luoghi di lavoro

Dal 15 febbraio tutti i lavoratori over 50, indipendentemente dal settore in cui operano e dalla tipologia di attività che svolgono, dovranno possedere il super green pass per accedere al proprio luogo di lavoro. E’ quanto previsto dal decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 5 gennaio 2021, che introduce il nuovo obbligo vaccinale per chi ha compiuto i 50 anni di età.

I lavoratori privi di green pass rafforzato potranno essere sospesi senza retribuzione ed anche sostituiti.

È prevista altresì una sanzione amministrativa per le violazioni è compresa tra i 600 e i 1.500 euro.

 

 

Le nuove regole: durata, sanzioni e limiti della norma sull’obbligo vaccinale

Dal 15 febbraio e sino al 15 giugno 2022, tutti i lavoratori over 50, indipendentemente dal settore in cui operano e dalla tipologia di attività che svolgono, dovranno possedere il super green pass per accedere al proprio luogo di lavoro.

 

Non è più sufficiente per poter espletare il proprio lavoro l’esibizione dell’esito del tampone. Pertanto chi non possiederà il super green pass o ne risulterà privo al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, dal 15 febbraio, verrà considerato assente ingiustificato, con sospensione alla retribuzione e fermo il diritto alla conservazione del posto di lavoro e senza conseguenze sul piano disciplinare.

 

Ricordiamo che per green passo rafforzato, si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

 

I lavoratori privi di green pass, dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, potranno essere sospesi per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza retribuzione e, secondo il novato articolo 4 – quinquies, "per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato” potranno essere sostituiti “ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore” e “con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso".

 

I lavoratori fragili che hanno compiuto 50anni che non possono sottoporsi a vaccinazione per motivi di salute accertati e documentati potranno essere adibiti “a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio”.

 

La sanzione amministrativa, per le eventuali violazioni, è stata fissata nel pagamento di una somma compresa tra i 600 e i 1.500 euro. Il personale delegato al controllo dei dipendenti, che non ottempera a questa funzione, rischia, invece, una multa che va dai 400 a 1.000 euro.

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti alla verifica del green pass rafforzato (app Verifica C-19 e altre funzionalità di verifica previste dalla legge) da parte dei lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale.

 

Per completezza si osserva che l’obbligo di vaccinazione non riguarda soltanto i soggetti attivi nel mondo del lavoro: l’art. 1 del decreto afferma che "Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età".

 

Per cui gli over 50 che non svolgono, pertanto, alcuna attività lavorativa e si rifiutano di sottoporsi al ciclo vaccinale potranno essere fermati da qualsiasi agente di pubblica sicurezza rischiando una multa di 100 euro una tantum e sarà irrogata dall'Agenzia delle Entrate, attraverso l'incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali.

 

 

Obbligo vaccinale per personale universitario

Dal 15 febbraio 2022, l’obbligo vaccinale senza alcun limite di età è esteso anche al personale universitario come già previsto dal 15 dicembre 2021 per il personale scolastico.

 

 

Sospensione e sostituzione di lavoratori privi di green pass (base) anche per le aziende oltre i 15 dipendenti

Il D.L. n. 1/2022 sostituisce interamente il settimo comma dell’art. 9 septies del D.L. n. 52/2021 prevedendo che tutte le aziende (non più solo quelle con meno di 15 dipendenti) dopo 5 giorni di assenza ingiustificata possano sospendere il lavoratore assente sprovvisto di certificazione verde Covid-19 per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili fino al 31 marzo 2022.

 

 

Smart working emergenziale settore pubblico e privato

I ministri per la Pubblica amministrazione e del Lavoro hanno firmato una circolare per sensibilizzare sia le amministrazioni pubbliche che i datori di lavoro privati ad implementare il più possibile forme di lavoro agile.

 

Per ciò che riguarda il settore privato la circolare raccomanda il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza, ricordando come fino alla data del 31 marzo 2022 in virtù della proroga dello stato d’emergenza ed in forza delle disposizioni contenute nell’art. 90 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazione dalla legge n. 77/2020 sia consentita la possibilità di ricorrere al lavoro agile con modalità semplificate, senza l’accordo individuale tra azienda e singolo dipendente (necessario invece ai sensi della legge n. 81/2017) e con notifica telematica e massiva al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Francesco Ugliano

Partner ITALPaghe.com

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