Premi di risultato e fringe benefit nel 2025

La Manovra di Bilancio 2025 ripropone per il triennio 2025-2027 le agevolazioni, già previste nel 2024, per i premi di risultato e i fringe benefit. Di seguito una breve disamina della normativa con le novità che verranno introdotte.

Fringe benefit
In materia di fringe benefit, ossia gli strumenti di welfare aziendale riconosciuti ai lavoratori quali buoni spesa, buoni carburante, carta regalo o voucher, il Disegno di legge di Bilancio conferma la doppia soglia di esenzione prevista per l’anno in corso. 
Per cui, anche per il prossimo anno, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale, sarà decontribuito e detassato entro il massimale di 1.000 euro. Detto limite viene portato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottati, affiliati o affidati.
Ai fini del calcolo delle anzidette soglie, vanno computate essere sommate tutte le erogazioni in fringe benefit erogate al lavoratore durante l’anno (es. per la conversione del PDR, da CCNL, pacco natalizio, ecc.), al pari di eventuali liberalità concesse durante l’anno da altri datori di lavoro, in quanto il massimale riguarda il singolo lavoratore. Tanto in virtù del fatto per cui, in caso di superamento della soglia massima, si applicherà la tassazione e la contribuzione ordinaria su tutto il valore erogato e non soltanto sulla parte eccedente, in quanto le soglie (1.000 o 2.000 euro) rappresentano un limite e non una franchigia. 
La novità invece riguarda il trattamento dei nuovi assunti per il 2025.
È prevista, infatti, un'ulteriore soglia di esenzione solo per i neoassunti che trasferiscono la propria residenza di oltre 100 chilometri dal luogo di lavoro. Per questi lavoratori, il limite dei fringe benefit esentasse sale a 5.000 euro. Nello specifico, il testo del Disegno di Legge riporta che “le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione degli immobili affittati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito imponibile, entro un limite complessivo di 5.000 euro annui”.
Per accedere a questa soglia maggiorata, è tuttavia necessario che il beneficiario non abbia percepito, nell'anno precedente l'assunzione, un reddito da lavoro dipendente superiore a 35.000 euro.

Premio di risultato
Relativamente ai premi di produttività, il Disegno di Legge di Bilancio 2025 conferma delle stesse regole previste nel 2024, per il triennio 2025 - 2027, ovvero: la tassazione resta al 5% Dal 2028, a legislazione invariata, torna invece l’aliquota del 10%.
La tassazione agevolata presuppone che il premio di risultato risulti da un contratto aziendale o territoriale, ex art. 51 81/2025, il cui ammontare variabile dipenda da incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili entro un congruo periodo di riferimento. 
Anche per il prossimo triennio in ogni caso l’importo massimo delle somme assoggettate a imposta sostitutiva è pari a 3.000 euro lordi annui, inteso come imponibile fiscale e cioè al netto del contributo INPS a carico del lavoratore e riguarderà i soli lavoratori dipendenti del settore privato, che non abbiano rinunciato per iscritto all’applicazione dell’agevolazione, e con un reddito da lavoro dipendente percepito nel precedente periodo d’imposta non superiore a 80.000 euro.
Resta infine confermata la possibilità di godere della completa detassazione e decontribuzione (in alternativa all’imposta sostitutiva) nell’ipotesi in cui il lavoratore scelga qualora previsto dall’accordo collettivo, in luogo della retribuzione ammessa a imposta sostitutiva, che il riconoscimento del premio o degli utili avvenga mediante determinati somme e valori di cui all’art. 51 comma 2 e 3 ultimo periodo.

Francesco Ugliano   
Partner ITALPaghe.com

 

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