Proroga del regime semplificato per smart working e lavoratori fragili

Proroga, fino al 31 agosto 2022, della possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata senza bisogno di stipula degli accordi individuali. E’ quanto previsto da una modifica introdotta al disegno di legge per la conversione del decreto Riaperture. Viene, inoltre, prorogato, dal 31 marzo al 30 giugno 2022, il diritto dei dipendenti, pubblici e privati, “fragili” di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile quando ciò sia compatibile con le caratteristiche della prestazione medesima.

 

In sede referente per la conversione in legge del decreto Riaperture (D.L. n. 24/2022), sono stati aggiunti alcuni emendamenti che prorogano i termini di utilizzo del lavoro agile e ripropongono le misure a favore dei là vibratori cosiddetti fragili. Inoltre è stata prorogata la possibilità per i datori di lavoro privati di poter ricorrere al lavoro agile in forma semplificata senza stipula degli accordi individuali.

 

Smart working semplificato

Per i lavoratori del settore privato le disposizioni dell'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 18/2020, in materia di lavoro agile continuano ad applicarsi fino al 31 agosto 2022. Di conseguena è prorogata fino al 31 agosto 2022 la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata senza bisogno di stipula degli accordi individuali previsti dalle norme vigenti.

Fino a tale data, quindi, per i datori di lavoro privati rimane l’unico obbligo di comunicare, in via telematica, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, utilizzando l’apposito programma presente nel sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (cliclavoro).

 

Lavoratori fragili

Per i lavoratori cosiddetti fragili è prorogato dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022 il diritto dei dipendenti, pubblici e privati, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile quando ciò sia compatibile con le caratteristiche della prestazione medesima.

 

La proroga a favore dei lavoratori lavoratori fragili riguarda i soggetti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. n. 104 del 1992 e della certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

E’ prorogata altresì al 30 giugno 2022 il riconoscimento, per il periodo prescritto di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, del trattamento di malattia inerente al ricovero ospedaliero. Ciò a condizione che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile. Il periodo di assenza dal servizio, nell'ambito della fattispecie oggetto della tutela, non rientra nel computo della durata massima del periodo di comporto e non determinano la sospensione dell’indennità di accompagnamento eventualmente spettante. Pertanto, qualora l’attività non possa essere svolta in smart working, questi lavoratori dipendenti, del settore privato o pubblico, possono assentarsi dal lavoro e tale periodo viene equiparato al ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

 

Per effetto di tale proroga, persiste sino alla stessa data la proroga di cui al comma 1-bis, ovverossia il diritto ad un rimborso forfettario in favore dei datori di lavoro privati, per gli oneri sostenuti per il riconoscimento del trattamento in oggetto, nel caso in cui i dipendenti fragili si astengono dall’attività, in quanto non compatibile con lo smart working, con riferimento ai casi in cui il trattamento di malattia sia a carico del datore di lavoro e non dell'INPS fermo restando che il rimborso non è in ogni caso dovuto e viene erogato dietro presentazione di domanda da parte del datore di lavoro.

 

Genitori un figlio minore di anni 14

Viene prorogata sino al 31 luglio 2022 la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo quindi dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente, se l’altro genitore lavora e se la mansione può essere svolta a distanza. La proroga opera nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

 

Si estende al 30 giugno il diritto allo smart working dei genitori lavoratori, dipendenti privati, con un figlio disabile grave in base alla legge 104/1992 o con bisogni educativi speciali. La proroga si applica con modalità semplificate, cioè anche in assenza di accordo individuale tra azienda e dipendente, fermo restando gli obblighi informativi in materia di salute e sicurezza del lavoro. Il diritto al lavoro agile rimane subordinato alla condizione che l’altro genitore presente nel nucleo non lavori, e che l’attività sia compatibile con lo svolgimento da remoto.

 

Sorveglianza sanitaria

Prorogata anche al 31 luglio 2022 l’obbligo dei datori di lavoro pubblici e privati di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali assicurando la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. I lavoratori individuati come a maggior rischio nell’ambito della sorveglianza sanitaria hanno diritto a svolgere l’attività in modalità agile fino a luglio.

 

Anna De Luca Bosso

Associate ITALPaghe.com

 

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