Dopo il blocco generalizzato dei licenziamenti, in via graduale il legislatore ha riaperto la possibilità dei licenziamenti economici. Le previsioni contenute nel D.L. n. 146/2021 con la possibilità di slittamento dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo a dopo il 31 ottobre, offre la possibilità di considerare le varie ipotesi che ad oggi possono prospettarsi, fermo che per le aziende che chiedono trattamenti di integrazione salariale si assiste nuovamente al ripristino del divieto di licenziamento in questione.
Imprese industriali e artigiane
Le imprese industriali e artigiane, le quali, avendo subito, nel raffronto tra il primo semestre del 2019 e l’analogo periodo del 2021, un calo del fatturato in misura pari o superiore al 50%, possono sottoscrivere con le proprie rappresentanze sindacali un contratto di solidarietà difensivo per un periodo complessivo di 26 settimane fino al 31 dicembre 2021.
Il contratto di solidarietà difensivo richiede un accordo con le organizzazioni sindacali (per le altre integrazioni salariali straordinarie e per quelle ordinarie è previsto, unicamente, l’esame congiunto) e viene stipulato in un momento di crisi dell’azienda con una riduzione dell’orario dei dipendenti interessati in percentuale (nel caso di specie, 80% limite massimo di riduzione oraria intesa come media che per il singolo lavoratore può giungere fino al 90%), ed è finalizzato al blocco dei licenziamenti per motivi economici.
Per tale ragione, le aziende che ricorrono a tale strumento e per tutta la durata dello stesso non possono licenziare per motivi economici.
Imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGO
Le imprese, con esclusione di quelle del settore tessile identificato dai codici ATECO 13, 14 e 15, rientranti nel campo di applicazione della CIGO, come individuate dall’art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015, dal 1° luglio possono procedere ai licenziamenti sia individuali che collettivi.
Il Legislatore ha previsto, nell’art. 40 del D.L. n. 73/2021, per tali imprese la possibilità di presentare domanda di CIGO ordinaria,senza il pagamento di alcun contributo addizionale, nel caso in cui si debba sospendere o ridurre l’attività lavorativa fino al 31 dicembre 2021. Se vi accedono, per tutta la durata del trattamento integrativo richiesto, restano precluse sia le procedure collettive di riduzione di personale che i recessi per motivi economici, indipendentemente dal numero dei lavoratori in forza.
Settore tessile
Per quel che riguarda, invece, le aziende che afferiscono al settore tessile, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, fabbricazione di articoli in pelle o simili, il blocco dei licenziamenti è cessato il 31 ottobre 2021. Per tali aziende, il legislatore ha previsto che le stesse, per tutti i dipendenti in forza alla data del 22 ottobre, possono fare richiesta di integrazione salariale, per un massimo di 9 settimane, fino alla fine dell’anno, richiamando la previsione “Covid-19” del D.L. n. 18/2020. In tal caso, queste aziende non potranno licenziare per tutto il periodo di fruizione dell’ammortizzatore richiesto alla sede INPS.
Imprese che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale
Per le imprese individuate dal comma 1 dell’art. 40-bis del D.L. n. 73/2021 ovverossia che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale ex D.Lgs. n. 148/2015 perché, ad esempio, hanno esaurito il “plafond” a disposizione nel quinquennio mobile, la legge ha riconosciuto un massimo di 13 settimane fino al 31 dicembre. Ebbene, anche per queste aziende il ricorso ai licenziamenti per motivi economici resta bloccato, fino al 31 dicembre, per tutta la durata del periodo integrativo fruito.
Aziende che accedono all’assegno ordinario FIS, ai fondi bilaterali o alla cassa in deroga
Anche i datori di lavoro che hanno quale riferimento per le integrazioni salariali l’assegno ordinario del FIS o dei fondi bilaterali o la cassa in deroga possono, a partire dal mese di novembre, procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo a prescindere dai loro limiti dimensionali. Se, tuttavia, saranno costretti a sospendere o ridurre l’attività, potranno attivare i rispettivi ammortizzatori, per un massimo di 13 settimane, nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre 2021, senza il pagamento di alcun contributo addizionale. Le 13 settimane saranno concesse dall’Istituto, una volta autorizzato tutto il precedente periodo di 28 settimane e decorso il periodo autorizzato.
Anche in questo caso (e solo per i datori di lavoro richiedenti, come sottolinea, esplicitamente, il comma 7 dell’art. 11 del D.L. n. 146/2021) resta precluso, per tutto il periodo di fruizione dell’integrazione salariale, il ricorso sia alle procedure collettive di riduzione di personale ex lege n. 223/1991 e, prescindendo da qualsiasi vincolo determinato dall’ampiezza dell’organico, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della Legge n. 604/1966.
Regole generali di riferimento
Si ricorda che le sospensioni e le preclusioni non trovano applicazione in caso di:
a) licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’impresa, conseguenti anche alla messa in liquidazione della società;
b) accordo collettivo aziendale stipulato con le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, limitatamente ai lavoratori che aderiscono.
c) fallimento, nel caso in cui non vi sia una prosecuzione, anche parziale dell’attività. Nel caso in cui sia autorizzato l’esercizio provvisorio per una specifica parte dell’azienda, non possono essere licenziati i dipendenti operanti nei settori e nelle unità produttive che operano nelle unità produttive interessate.
e) licenziamenti a causa di cambi di appalto, laddove, in virtù di una disposizione di natura legale (come, ad esempio, l’art. 50 del c.c. “Codice degli appalti pubblici”), contrattuale (ad esempio, l’art. 4 del CCNL multiservizi) o di clausola inserita nel bando di gara, l’impresa subentrante è tenuta ad assorbire il personale in forza, già dipendente del datore di lavoro cedente, occupato nei locali ove si svolge l’attività appaltata.
Settori del commercio, turismo, stabilimenti termali, spettacolo, creativo e culturale
Da ultimo, occorre ricordare che le imprese dei settori commercio, turismo, stabilimenti termali, spettacolo, creativo e culturale che richiedano ed ottengano, secondo la previsione dell’art. 43 del D.L. n. 73/2021, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al doppio delle ore già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e contributi versati all’INAIL, non possono procedere a licenziamenti per motivi economici fino al prossimo 31 dicembre. L’esonero, come noto, è, preventivamente, sottoposto alla approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, par. 3, del Trattato dell’Unione e secondo un comunicato stampa del Ministero del Lavoro dello scorso 2 agosto, l’autorizzazione è già avvenuta ma, al momento, non sembra che l’INPS abbia fornito le proprie indicazioni applicative.
Giovanni Liquori
Partner & Founder ITALPaghe.com