Ritenute previdenziali: sanzioni ridotte nel Decreto Lavoro

Fra le novità del Decreto Lavoro, c’è una rimodulazione delle sanzioni per i datori di lavoro in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali.


E’ una modifica favorevole alle aziende perché rapporta le pene pecuniarie all’importo omesso, mentre prima era prevista una multa in misura fissa, per di più particolarmente salata. 


Resta però la reclusione da uno a tre anni se si superano i 10mila euro di versamenti omessi. 


Contributi omessi: 
L’art. 2 del decreto 463/1983 prevede che le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 153/1969, devono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
Se il datore di lavoro trattiene le somme dalla busta paga del dipendente e poi non le versa all’Istituto previdenziale, possono scattare sanzioni sia amministrative sia penali


Nuove sanzioni per omesso versamento
In base alla modifica normativa, le nuove sanzioni vengono disposte nella seguente misura: 
se l’omesso versamento è superiore a 10mila euro annui, scatta la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro;
se l’importo omesso non è superiore a 10mila euro annui, si applica la nuova sanzione da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.
Con la modifica viene recuperata la proporzionalità fra la violazione e la sanzioni, mentre la precedente formulazione comportava una multa minima di 10mila euro anche a fronte di mancati versamenti per importi molto bassi.
Tempi per la notifica delle violazioni


Il Dl Lavoro è intervenuto anche in riferimento ai termini per la notifica delle violazione prevedendo che le stesse vadano notificate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’omesso versamento (in pratica, entro due anni dall’omissione). 
Tale termine vale solo per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal primo gennaio 2023, mentre per quelle precedenti resta il termine di 90 giorni.


In tutti i casi il datore di lavoro non è punibile o sanzionabile se provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento.

 

Anna De Luca Bosso
Associate ITALPaghe.com

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