Sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione

La sospensione della prescrizione dei contributi per COVID. Le indicazioni INPS sull'applicazione della doppia sospensione dei termini di prescrizione per i contributi previdenziali

Per effetto delle disposizioni contenute nel DL 18/2020 (Decreto Cura Italia) e nel DL 183/2020 (Mille Proroghe) il Legislatore ha disposto durante il periodo emergenziale la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori.

Nello specifico, prima l’articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, al comma 2, ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo”; successivamente l’ articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 ha poi disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo”.

 

Ricordiamo che in base alla legge n. 335 dell’8 agosto 1995 di “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: 1a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall’art. 9-bis comma 2 del d.l. 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991 n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia  del lavoratore o dei suoi superstiti; 1b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza  e di assistenza sociale obbligatoria”.

 

L’Inps illustra con la circolare n. 126/2021 gli effetti della citata disposizione di cui al d.l. n. 183/2021, avuto riguardo altresì alle previsioni di cui all’articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e fornisce una pratica analisi delle specifiche casistiche di slittamento della "naturale prescrizione" conseguente all’applicazione della sospensione dei predetti termini prescrizionali per i periodi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.

Di seguito si illustrano le tre situazioni possibili.

 

Prescrizione naturale ricadente nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020

Per il periodo in questione, in ordine agli effetti della sospensione dei termini di prescrizione, l’Istituto fa integrale rinvio ai contenuti della circolare precedente INPS n. 64/2020. Per tale periodo è stato previsto uno slittamento di 129 giorni dei termini di prescrizione.

La norma di cui al d.l. 18/2020 aveva infatti già introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l’effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l’inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.

Di conseguenza, per effetto della citata disposizione il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione.

Nella circolare di recente adozione, ribadisce pertanto l’INPS che, nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare durante il periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione, doveva avvenire a partire dal 1° luglio 2020, sommando 129 giorni all’originario termine di maturazione della prescrizione.

 

Prescrizione naturale ricadente nel periodo dopo il 30 giugno 2020

Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva invece maturare a partire dal 1° luglio 2020, ossia al termine del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dalla data di maturazione della prescrizione, sommando nel calcolo il numero di 129 giorni corrispondenti all’intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 – 30 giugno 2020).

L’atto interruttivo della prescrizione sarà notificato pertanto entro i nuovi termini con i 129 giorni di slittamento.

Qualora il nuovo termine ricadrà nel periodo dal 31 dicembre 2020 si dovrà tener conto anche degli effetti delle disposizioni ex del D.L. 183/2020, ovvero un allungamento di ulteriori 182 giorni.


 

Prescrizione naturale ricadente nel periodo dopo il 31 dicembre 2020

Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione maturi a partire dal 31 dicembre 2020, il nuovo termine si determina sommando i 129 giorni ed i 182 giorni.

L’atto interruttivo sarà quindi notificato entro i nuovi termini con i 129+182 giorni di slittamento per un totale di 311 giorni.

 

Gli effetti delle sospensioni disposte dalle due previsioni normative cessano per tutti i crediti per i quali la prescrizione ha iniziato a decorrere dal 1° luglio 2021: da tale data, infatti, il computo della prescrizione torna a essere effettuato secondo l’ordinario regime della prescrizione di cui all’articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 8 agosto 1995, n. 335.

Resta inteso che il compimento di validi atti di interruzione della prescrizione determina sempre l’inizio del decorso di un nuovo termine di prescrizione. In particolare, ove l’atto interruttivo sia stato notificato durante il periodo di sospensione del decorso della prescrizione (31 dicembre 2020 – 30 giugno 2021), il termine di prescrizione quinquennale è iniziato a decorrere dal termine ultimo del periodo di sospensione e, pertanto, dal 1° luglio 2021 (Ad esempio, se il termine di prescrizione doveva maturare il 16 gennaio 2021, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni + 182 giorni), sarebbe maturato il 23 novembre 2021. Qualora l’atto interruttivo della prescrizione sia stato notificato il 15 gennaio 2021, il nuovo termine di prescrizione quinquennale è iniziato a decorrere dal 1° luglio 2021, senza possibilità di avvalersi per intero dei giorni di sospensione della prescrizione di cui all’articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020.).

 

Gestioni previdenziali esclusive

Le disposizioni in esame non trovano applicazione al regime di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria dovute alle gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall’INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015.

 

Rispetto a tali contribuzioni, infatti, i termini di prescrizione di cui all’articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 non si applicano fino al 31 dicembre 2022 ai sensi dell’articolo 3, comma 10-bis, della stessa legge.

 

Diversamente, rispetto alle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria dovute alle medesime gestioni e afferenti ai periodi di competenza dal 1° gennaio 2016, assoggettate all’ordinario regime della prescrizione di cui all’articolo 3, commi 9 e 10, della citata legge n. 335/1995, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 37, comma 2, del decreto legge n. 18/2020 e all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020.

 

Pertanto, il computo del nuovo termine di scadenza della prescrizione subirà l’allungamento di 311 giorni (129 giorni + 182 giorni) dell’originario termine di maturazione della stessa. A titolo esemplificativo, per il periodo di competenza gennaio 2016, la prescrizione maturerà il 24 dicembre 2021 (dal 17 febbraio 2021 originario termine di prescrizione + 311 giorni).

 

Per i datori di lavoro privati che versano i contributi per i propri dipendenti presso una delle gestioni pubbliche il computo della prescrizione non si applica ai periodi di competenza anteriori al 12/2014 fino al 31 dicembre 2019 (5 anni dal 31 dicembre 2019), termine inizialmente fissato al 31 dicembre 2018 e successivamente prorogato.

 

Restano esclusi dal procedimento di regolarizzazione i contributi dovuti dai predetti datori di lavoro privati per i periodi di competenza anteriori al 12/2014 (competenza 11/2014), per i quali alla data del 1° gennaio 2020 non risultino effettuate le relative denunce e/o non sia stato notificato un atto interruttivo della prescrizione. 

 

Analogamente, non ricorrendo alcuna delle due predette fattispecie (denuncia e/o notifica di un atto interruttivo) non potranno essere oggetto di regolarizzazione i contributi relativi ai periodi di competenza 12/2014 e 01/2015, restando esclusa l’applicazione della sospensione dei termini di prescrizione di cui all’articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, tenuto conto della scadenza della prescrizione maturata in data anteriore al 23 febbraio 2020.


 

Anna De Luca Bosso

Associate ITALPaghe.com

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