Sospensione dell’attività imprenditoriale: le novità del decreto fiscale in materia di sicurezza sul lavoro

Il decreto fiscale, in vigore dallo scorso 22 ottobre, ha modificato la regolamentazione del provvedimento cautelare di sospensione dell’attività imprenditoriale. Il testo interviene in materia sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di agire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione ovvero che impiegano lavoratori non in regola.

 

Nel modificare l’art. 14 del d.lgs 81/2008 (cd. Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), le novità riguardano, in particolare, la sospensione per lavoro irregolare che scatta a fronte del riscontro da parte degli Ispettori del lavoro che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (nel testo previgente il riferimento era al 20%).

 

L’altra novità riguarda la sospensione in materia di salute e sicurezza che opera a prescindere dal settore di intervento e senza più alcun vincolo di “reiterazione”, qualora gli Ispettori del lavoro accertino la sussistenza di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

 

Il provvedimento di sospensione

Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale è stato introdotto nel 2006 con la finalità di reprimere il lavoro sommerso ed assicurare così una più efficace azione di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Per garantire questa finalità, il Governo ha deciso di intervenire sulla disciplina prevenzionistica e, a tale scopo, ha modificato alcune fondamentali norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico della salute e sicurezza sul lavoro).

 

Il nuovo art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale debba essere adottato in tutti i casi in cui venga accertata - nell’unità produttiva ispezionata:

 

In particolare le fattispecie che determinano la sospensione riguardano le seguenti irregolarità:

Per ognuna di tali fattispecie è previsto il pagamento di una somma aggiuntiva, per giunta raddoppiata nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione

 

A chi si applica il provvedimento di sospensione

Il provvedimento di sospensione riguarda datori di lavoro che rivestono la qualifica d’imprenditore ai sensi degli artt. 2082 e/o 2083 c.c.

Conseguentemente, esso non potrà essere adottato a carico dei datori di lavoro domestici ex art. 2240 e ss. c.c.; nell’ambito delle professioni intellettuali cosiddette “protette” di cui agli artt. 2229 e ss. c.c., per le quali è necessario l’iscrizione ad appositi albi o elenchi (salvo che non svolga un’attività imprenditoriale); a carico delle ONLUS in forma associativa; nei confronti delle organizzazioni sindacali e associazioni datoriali, a carico dei partiti politici; per le organizzazioni culturali, religiose e di tendenza purché i servizi e i beni prodotti vengano immessi sul mercato a prezzo “politico”, ovvero, ad un prezzo inidoneo a coprire i costi relativi ai fattori produttivi.

 

Il provvedimento interdittivo inoltre non può essere adottato nel caso in cui il lavoratore "in nero" risulti l'unico occupato dall'impresa (c.d. microimpresa). In tali circostanze gli organi di vigilanza, in via cautelare, potranno disporre l’allontanamento del lavoratore fino a quanto il datore di lavoro non abbia provveduto a regolarizzarlo, anche e soprattutto sotto il profilo della sicurezza.

 

Per quanto concerne l’ambito spaziale, gli effetti del provvedimento di sospensione restano circoscritti alla parte dall’attività imprenditoriale interessata dalla violazione (unità produttiva, cantiere, ecc.) e non all’intera impresa.

 

Revoca del provvedimento

A seguito del provvedimento cautelare di sospensione il datore di lavoro può chiedere la revoca dello stesso in presenza delle seguenti condizioni:

a) La regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza (es. visita medica di idoneità alla mansione, formazione e informazione);

b) L’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

c) La rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;

d) In caso di adozione del provvedimento per lavoro irregolare, il pagamento, di una somma aggiuntiva pari a € 2.500 fino a 5 lavoratori irregolari; € 5.000 qualora siano impiegati più di 5 lavoratori irregolari;

e) In caso di adozione del provvedimento per gravi violazioni delle norme di SSL, il pagamento, di una somma aggiuntiva di importo pari a ciascuna fattispecie individuata dal sopra indicato Allegato I.

 

Inosservanza del provvedimento

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento interdittivo è punito con l'arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. Trattandosi di una violazione penale di tipo contravvenzionale, in quest’ultima ipotesi sarà applicabile l’estinzione agevolata per mezzo della procedura di prescrizione obbligatoria prevista dall’art. 301 D.Lgs. n. 81/2008 (in caso di adempimento, è previsto il pagamento in sede amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda).


 

Giovanni Liquori

Partner & Founder ITALPaghe.com

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