Staffetta generazionale agevolata

Nella circolare n. 1 del 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esamina la disciplina agevolativa per i lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.

Nell'ambito della Circolare sono chiarite le modalità applicative dell'istituto e il relativo finanziamento.

 

Quadro normativo

L’articolo 26, comma 9, del decreto legislativo n. 148 del 2015 enuclea una serie di prestazioni opzionali e facoltative che le parti sociali possono prevedere nell’accordo costitutivo o di modifica della disciplina di un fondo di solidarietà bilaterale, che possono affiancarsi a quelle obbligatorie di cui all’articolo 30 e che perseguono scopi diversi e/o complementari rispetto alla tutela in costanza di rapporto di lavoro, costituita dall’assegno di integrazione salariale. Tra le prestazioni facoltative, si rinviene, anche la recentissima “staffetta generazionale”,

si tratta di una prestazione facoltativa, finanziata dal Fondo di solidarietà per assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale. La misura riguarda i lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.

Condizione preclusiva è dunque l’assunzione contestuale di giovani con non più di 35 anni compiuti, cui deve essere assicurato un rapporto di lavoro di almeno 3 anni.

Il finanziamento è totalmente a carico del datore di lavoro che versa un contributo straordinario idoneo a coprire integralmente gli oneri finanziari e le minori entrate relative alla nuova tipologia di prestazione.

Pertanto, con la staffetta generazionale si assicura un versamento mensile di contributi previdenziali a favore dei lavoratori a cui mancano non più di 36 mesi al raggiungimento della pensione anticipata o di vecchiaia consentendo l’assunzione contestuale di giovani con non più di 35 anni compiuti, cui deve essere assicurato un rapporto di lavoro di almeno 3 anni. Per l’operazione di che trattasi, il finanziamento è, ai sensi dell’articolo 33, comma 3, secondo periodo, totalmente a carico del datore di lavoro che versa un contributo straordinario idoneo a coprire integralmente gli oneri finanziari e le minori entrate relative alla nuova tipologia di prestazione.

 

Parametri e criteri di applicazione

La previsione della prestazione della staffetta generazionale nell’ambito della disciplina di un fondo di solidarietà bilaterale è facoltativa e non è soggetta a termini decadenziali. In caso di attivazione della misura l’accordo collettivo sottoscritto dalle parti sociali deve essere trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale Ammortizzatori Sociali – Divisione IV – per l’avvio dell’istruttoria e del procedimento amministrativo di istituzione o di modifica del Fondo di solidarietà che si concluderà con l’emanazione di apposito decreto.

I parametri fondamentali da inserire nell’eventuale accordo sottoscritto e che saranno oggetto di disamina nell’ambito del procedimento amministrativo sono:

- previsione in accordo della prestazione, che consiste, a norma di legge, nel versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni;

- previsione in accordo, nel quadro dei suddetti processi connessi alla staffetta generazionale, della necessità di un periodo minimo di assunzione pari a 3 anni dei lavoratori di età non superiore ai 35 anni compiuti, in conformità a quanto disposto dall’articolo 26, comma 9, lettera c bis), del decreto legislativo n. 148/2015;

- previsione in accordo, relativamente al finanziamento della prestazione, in conformità al sopracitato articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015, che il finanziamento sia totalmente a carico del datore di lavoro e non del Fondo con un contributo straordinario idoneo a coprire integralmente gli oneri finanziari e le minori entrate relativi alla nuova tipologia di prestazione.

 

Modalità applicative

L’assunzione del giovane lavoratore dovrà avvenire con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato, nel rispetto degli ordinari limiti anagrafici.

L’assunzione deve essere contemporanea alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore prossimo alla pensione. E’ ammesso che alcuni lavoratori ai quali mancano non più di 36 mesi al raggiungimento della pensione di vecchiaia o anticipata riducano volontariamente il proprio orario di lavoro giornaliero, consentendo l’assunzione di giovani under 35. In tal caso rimarrebbero garantite le condizioni necessarie alla staffetta generazionale, ovvero l’assunzione del giovane lavoratore e la tutela previdenziale di quello prossimo al pensionamento.

La staffetta generazionale può essere attuata solo se la riduzione dell’orario di lavoro è frutto di un accordo scritto con il lavoratore prossimo alla pensione, reso edotto della disciplina applicabile al rapporto di lavoro “trasformato”. La retribuzione e la relativa contribuzione del lavoratore che compie tale scelta vengono riparametrati al nuovo orario di lavoro e la contribuzione venuta a mancare trova copertura nell’ambito della nuova prestazione.

 

 

Giovanni Liquori

Partner & Founder ITALPaghe.com

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