Ticket licenziamento: chiarimenti sulle modalità di calcolo e recupero importi non versati

Con circ. n. 137 del 17.09.2021 , l ‘INPS ha fornito chiarimenti in ordine alla determinazione dell’importo del c.d. ticket di licenziamento, introdotto dall’articolo 2, commi 31-35, L. 92/2012, come modificato dall’articolo 1, comma 250, L. 228/2012. 

 

L’Istituto ricorda che La legge 28 giugno 2012, n. 92, all’articolo 2, commi da 31 a 35, disciplina il c.d. ticket di licenziamento.

In particolare, il comma 31 della citata disposizione, come modificato dall’articolo 1, comma 250, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dispone che: “Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI [oggi NASpI], intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI [oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.”.

 

Il contributo è dovuto a prescindere dalla effettiva richiesta del lavoratore dell’indennità NASpI.

Non è dovuto nei casi di dimissioni del lavoratore o qualora il dipendente sia titolare di pensione e nemmeno nei casi in cui la società sia dichiarata in fallimento.

 

Il contributo è invece dovuto nei casi di dimissioni per giusta causa rassegnate dal lavoratore. Infine, il ticket licenziamento, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge, deve essere versato anche nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che consentono l’accesso alla NASpI.


 

La misura del contributo

Nella circolare citata, l’Inps ha fornito alcuni esempi corretti di calcolo del ticket licenziamento.

Al fine di determinare l’esatto importo dovuto, è necessario prioritariamente determinare l’anzianità lavorativa del lavoratore cessato. Il contributo deve essere, quindi calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale maturati dal lavoratore, nel limite massimo di 36 mesi.

 

Considerato che l’importo dovuto è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di durata del rapporto di lavoro, per i periodi di lavoro inferiori all’anno il contributo deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.  Ricordiamo che Il ticket è elevato all’82% per le aziende soggette alla CIGS che effettuano licenziamenti collettivi. In entrambi i casi, l’importo del contributo è triplicato se si tratta di licenziamenti collettivi senza aver raggiunto un accordo sindacale.

 

Dai riscontri effettuati dall’Istituto, si legge nella circolare, risulta che alcune aziende hanno versato importi maggiori di quelli dovuti nei casi di interruzioni di rapporto di lavoro avvenute durante la vigenza dell’ASpI o, al contrario, per le interruzioni dei rapporti di lavoro avvenute a decorrere dal 1° maggio 2015, data di istituzione della NASpI, il contributo versato dalle aziende risulta in taluni casi di importo inferiore a quello dovuto.  Nella circolare si precisa che con un successivo messaggio l’INPS fornirà le indicazioni operative per la regolarizzazione dei periodi di paga scaduti alla data di pubblicazione della circolare. 

 

Il massimale di ASpI (oggi NASpI), come chiarito, è la base di calcolo per determinare la misura del contributo dovuto.

L’importo del ticket licenziamento è fissato quindi in linea di massima in misura pari al 41% del massimale di retribuzione riferito alla prima fascia di importo della NASpI (il cui importo è comunicato con apposita circolare INPS ogni anno) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del cessato negli ultimi tre anni.

 

Con la circolare 137 citata, l’INPS chiarisce invece che il calcolo del contributo va fatto sul massimale NASpI, riservandosi di diramare le istruzioni operative per la sistemazione del pregresso.

 

Finora il calcolo del 41% o dell’82% è stato fatto sull’importo (tetto) di retribuzione sul quale si calcola la prima quota di NASpI invece che sul massimale NASpI effettivamente erogabile al lavoratore.

 

Le nuove indicazioni risalgono alla circolare n. 40 del 19 marzo 2020 nella quale, si citava come importo sul quale calcolare il ticket, il massimale NASpI effettivo ( 1.335,40 euro) invece che il primo tetto di retribuzione per il calcolo della NASpI (1.227,55 euro). Ciononostante le aziende hanno continuato a versare il ticket sulla base delle istruzioni della circolare n. 44/2013 e il messaggio n. 594/2018 e quindi in riferimento alla somma limite di retribuzione per il calcolo del massimale e non al massimale Naspi.

 

La circolare 137/2021 prende atto che da recenti controlli sulle banche dati dell’Istituto è emerso che la modalità di calcolo del contributo del c.d. ticket di licenziamento, nel corso degli anni, non è sempre avvenuta conformemente al disposto dell'articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, non essendo stata correttamente valorizzata la base di calcolo del contributo, pari all'importo del massimale annuo AspI/NASpI. Il documento di prassi rimanda infine ad un successivo messaggio le modalità di recupero/conguaglio.

 

Con la suddetta circolare l’INPS esplicita il suo nuovo orientamento, per cui ai fini del calcolo del il ticket, occorre considerare il massimale NASpI effettivo ( 1.335,40 euro) invece che il primo tetto di retribuzione per il calcolo della NASpI (1.227,55 euro).

 

Sul punto è intervenuta già la fondazione studi consulenti del lavoro, che, nel precisare che l’errore di calcolo è stato determinato dalle disposizioni dello stesso Istituto, ha già chiesto all’istituto che la richiesta di regolarizzazione ai datori di lavoro per il pregresso non sia gravata da sanzioni o interessi.

 

Sulla questione si attendono le decisioni dell’INPS che si è riservato di emanare successivamente le istruzioni per la sistemazione degli importi versati negli anni precedenti.

 

Carla Martino

Avvocato Giuslavorista ITALPaghe.com

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