STRESS TERMICO E RICORSO ALLA CIGO
L’Ispettorato del Lavoro con la nota n. 4639 del 2 luglio 2021 ha posto attenzione allo stress termico che potrebbe verificarsi in alcuni settori lavorativi, ricordando la possibilità di ricorrere, in tali periodi, alla cassa integrazione ordinaria.
A tal fine, a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori occupati nei settori a esposizione a temperature eccessivamente elevate, ha espresso la necessità di intensificare le azioni di prevenzione del rischio da stress termico, con particolare attenzione ai cantieri edili e stradali, all’agricoltura e al florovivaismo.
Rischio sicurezza lavoratori
Per “stress termico” si intendono tutti quegli aspetti e le problematiche relative al microclima degli ambienti di lavoro.
Nell’accezione generale con il termine “microclima” si intende una gamma di parametri fisici che caratterizzano gli ambienti di vita e di lavoro, e che determinano il “benessere termico” delle persone.
Gli attuali obblighi normativi prevedono la tutela del benessere del lavoratore in senso globale, considerando anche gli aspetti di tipo "ergonomico", che influiscono sul benessere psicofisico, tra cui rientrano le condizioni microclimatiche.
Le condizioni microclimatiche particolari di taluni ambienti di lavoro possono essere dovute ad ineludibili esigenze produttive (vicinanza a forni ceramici o fusori, accesso a celle frigo o in ambienti legati alla catena del freddo nel settore alimentare) od alle condizioni climatiche esterne per le lavorazioni effettuate all’aperto (in agricoltura, nei cantieri all’aperto, nella realizzazione e manutenzione delle strade).
Il rischio da stress termico è oggetto di una specifica valutazione dei rischi, in particolare con riferimento al settore dell'edilizia (Titolo IV TU sicurezza n. 81/2009), e sono previste precise responsabilità a carico dei coordinatori e dei datori di lavoro in caso di inosservanza.
Il Testo Unico sulla sicurezza impone infatti al datore di lavoro di valutare tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, fra cui il microclima, che devono essere oggetto di analisi e valutazione connessi alla specifica tipologia contrattuale.
In questo senso il datore di lavoro, nel redigere il Documento di Valutazione dei Rischi, deve tener conto anche del fattore microclima sul luogo di lavoro, sia che si tratti di un ambiente di lavoro troppo freddo che troppo caldo.
In base agli articoli 180, 181 e 28 comma 1° del TU sulla salute e sicurezza dei lavoratori, l’Ispettorato del Lavoro deve prestare particolare attenzione ai rischi derivanti dall’innalzamento delle temperature e alle misure adottate al fine di garantire l’incolumità dei lavoratori, tenuto conto dell’analisi e valutazione dei rischi aziendali e del programma di sorveglianza sanitaria redatto dal Medico competente e dal Ministero della Salute.
La nota n. 4639 del 2021
In considerazione dei rischi cui risultano esposti i lavoratori a causa delle condizioni microclimatiche della stagione estiva caratterizzate da temperature particolarmente elevate, l’Ispettorato del Lavoro con la nota n. 4639/2021 ha richiamato l’attenzione delle proprie strutture territoriali sul tema della prevenzione del rischio da stress termico, con particolare riferimento ai settori maggiormente sensibili come i cantieri edili e stradali, l’agricoltura e il florovivaismo.
In considerazione di tale intesa, l’Inl ha ritenuto di disporre l’intensificazione delle azioni di prevenzione del rischio da stress termico, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e di comunicazione da condividersi con «comitati di coordinamento regionali e provinciali previsti dall'art. 7, del dlgs n. 81/2008 (Tu sicurezza).
Pertanto, spiega l'Inl, l'ispettore, nel corso dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza, avrà cura di prestare particolare attenzione ai rischi derivanti per i lavoratori dall'innalzamento delle temperature, nonché alle misure adottate al fine di garantire l'incolumità degli stessi lavoratori nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro (TU), tenuto conto dell'analisi e della valutazione dei rischi aziendale e del programma di sorveglianza sanitaria redatto dal medico competente, nonché delle indicazioni tecniche e dalle linee guida approvate dal ministero della salute.
In particolare, l'Inl richiama la circolare 18 maggio 2021 avente ad oggetto «Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute — Attività 2021 in relazione all'epidemia Covid-19» con cui il ministero della salute, anche per l'anno in corso, ha fornito indicazioni per la gestione e la prevenzione degli effetti conseguenti a ondate di calore e gli indirizzi per la valutazione dei rischi da stress termico e per l'individuazione delle possibili misure.
Il ricorso alla CIGO.
Si ricorda infine, anche nella nota in commento, che le aziende possono aderire a quanto previsto dall'Inps nel messaggio n. 1856/2017 ossia che «le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla Cigo».
Pertanto, per quanto concerne gli aspetti previdenziali ricorda che “ le temperature eccezionalmente elevate ( superiori a 35° ), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla Cassa Integrazione Ordinaria “.
Anna De Luca Bosso
Associate ITALPaghe.com